Tributi locali
01 Agosto 2024
La Corte Costituzionale conferma l’illegittimità costituzionale della normativa Imu, ove non prevede l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente.
L’art. 1, c. 759, lett. g)-bis L. 160/2019, in vigore dal 1.01.2023, riconosce l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili non utilizzabili e non disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614, c. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.).
Poiché la norma fa riferimento “agli immobili”, è plausibile pensare che tale esenzione debba essere riconosciuta non solo ai fabbricati, ma anche con riferimento ai terreni agricoli ed aree edificabili.
Per poter fruire dell’esenzione in commento è stato previsto l’obbligo, in capo al soggetto passivo, di comunicare al Comune di riferimento, con modalità telematiche da stabilire con apposito decreto, sia il possesso dei requisiti per fruire dell’esenzione sia la perdita degli stessi.