Diritto privato, commerciale e amministrativo
01 Luglio 2024
L’Ufficiale Giudiziario può rifiutarsi di procedere all’esecuzione forzata richiesta, sindacando l’esistenza o la conformità del titolo esecutivo presentato dal procedente. La Suprema Corte (ordinanza 23.05.2024, n. 14478) specifica i limiti del controllo spettanti all’Ufficiale Giudiziario.
L’Ufficiale Giudiziario espleta un controllo che può giustificare il rifiuto del compimento dell’atto soltanto quando la richiesta non sia stata avanzata “legalmente” (la parola, già contenuta nella formula del previgente art. 475 c.p.c., oggi riportata nell’ultimo comma dell’art. 474 c.p.c., è significativamente differente da “legittimamente”, termine questo che individua la conformità alle prescrizioni dell’ordinamento e presuppone una verifica più accurata).
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sul caso di rifiuto di un ufficiale giudiziario a procedere al pignoramento, in quanto da lui non ritenuto sussistente il titolo esecutivo, nonostante l’apposizione dell’apposita formula da parte del Cancelliere sul documento, ha rilevato che, a norma dell’art. 1 D.P.R. 1229/1959, “gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario. Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte”.
La norma, secondo la pronuncia, è chiara nell’escludere l’attribuzione all’ufficiale giudiziario di poteri giurisdizionali che competono in via esclusiva ai magistrati.