Accertamento, riscossione e contenzioso
30 Aprile 2024
Per la Corte di Cassazione (ord. n. 5637/2024) la cartella di pagamento è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto con il quale inizia la procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento.
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento di somme a titolo di imposte dirette, Iva ed Irap, eccependo che le quote sociali e il patrimonio aziendale erano stati posti sotto sequestro ex art. 2-ter L. 575/1965 e poi confiscati e che le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari dovevano essere sospesi ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 159/2011.
La CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ente di riscossione, ritenendo che la cartella era equivalente a un titolo esecutivo, con la conseguenza che correttamente i giudici di primo grado avevano sospeso la procedura di riscossione.
Giunto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima, nell’accogliere il ricorso dell’agente della riscossione, ha ricordato che secondo il proprio orientamento giurisprudenziale, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/1973.
Quest’ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione (con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).