Altre imposte indirette e altri tributi
27 Marzo 2024
La carenza di personalità giuridica fa sì che il trust non possa ritenersi legittimamente destinatario di un atto impositivo.
La Suprema Corte, con l’ordinanza 20.02.2024, n. 4575, apporta un importante chiarimento su una tematica ancora spesso oggetto di equivoci e contenzioso, riguardante la figura del trust e dei profili impositivi a esso applicabili. Il tema specificamente trattato concerne il comparto impositivo delle imposte ipotecarie e catastali applicabili al trust ed è su tale aspetto che verrà focalizzata l’attenzione chiarendo in maniera definitiva le ragioni di esenzione e i corretti profili di tassazione.
Invero, si osserva come, in materia di imposizione ipo-catastale, la carenza del requisito stante nel riconoscimento di personalità giuridica in capo al trust esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati a un fine determinato e formalmente intestati al trustee.
Non si tratterebbe in tal caso di una soggettiva interpretazione giuridica atteso che l’effetto proprio che verrebbe a generarsi, in ordine al difetto di personalità giuridica, sarebbe quello, sancito ai sensi dell’art. 2 Convenzione dell’Aja del 1.07.1985, di provvedere in concreto a istituire un patrimonio destinato a uno scopo prefissato.