Diritto del lavoro e legislazione sociale

02 Novembre 2022

Esclusione dagli appalti, le novità

Le nuove cause di esclusione introdotte nel Codice degli appalti.

In attesa che si concretizzi e completi la riforma del Codice dei contratti pubblici prevista dall’art. 1 L. 78/2022 che ha delegato il Governo a rivedere la materia, sono già in vigore alcuni provvedimenti che incidono fortemente sulla possibile partecipazione degli operatori economici alle gare di appalto.

In tempi di difficoltà finanziarie e di liquidità in cui si trovano molte imprese è di notevole interesse l’applicazione della legge Europea 2019-2020 (L. 238/2021) che modificando l’art. 80, c. 4 del Codice dei contratti pubblici prevede la possibile esclusione dagli appalti di un operatore per irregolarità fiscali non definitive. Il MEF ha circoscritto e quantificato la fattispecie con il D.M. 28.09.2022 individuando i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Innanzitutto, ai fini dell’esclusione si deve essere in presenza di una violazione degli obblighi di pagamento di imposte e tasse che derivi da:

  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dell’art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Le predette violazioni devono essere “gravi” e si considerano tali quando l’inottemperanza all’obbligo di pagamento sia pari o superiore al 10% del valore dell’appalto senza tenere conto di sanzioni e interessi. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Inoltre, la violazione “grave” si considera non definitivamente accertata, e, pertanto, valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Le violazioni in argomento non rilevano ai fini dell’esclusione quando è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

La nuova disposizione porta con sé la necessità di porre grande attenzione allo stato di insolvenza, o meglio, di pre-insolvenza e agli strumenti difensivi di cui il contribuente può avvalersi.

Non dimenticando che è in vigore anche un’altra norma che consente l’esclusione dagli appalti pubblici che sono finanziati con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale Complementari (PNC), di quegli operatori che, essendovi obbligati, non hanno presentato il rapporto biennale sulla situazione occupazionale prevista dalla legge per le pari opportunità. Le conseguenze della mancata presentazione si differenziano a seconda del numero di lavoratori impiegati:

  • se sono più di 100 l’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, a produrre copia dell’ultimo rapporto trasmesso al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta;
  • se compresi tra 51 e 100 poiché il datore di lavoro è stato obbligato alla presentazione del rapporto solo da quest’anno, questi potrà fruire di una maggiore tolleranza e fornire alla stazione appaltante copia del rapporto con un congruo lasso temporale.

In ogni caso, gli operatori economici che lavorano sistematicamente con la pubblica amministrazione in appalti, gare, affidamenti, è bene si attrezzino per essere in grado di dimostrare, in ogni tempo, l’adempimento degli obblighi civilistici e tributari in argomento.

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