Agricoltura ed economia verde
04 Luglio 2024
La Corte di Cassazione (sent. 19.06.2024 n. 16863) si è pronunciata in ordine al regime fiscale delle società di comodo con riguardo a una società svolgente esclusivamente attività agricola: la sua esclusione automatica non opera per i periodi d’imposta anteriori al 2012.
La C.T.R. nella sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla società agricola aveva ritenuto di dover attribuire efficacia retroattiva al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11.06.2012 n. 87956, con il quale è stata prevista l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 30 L. 724/1994 alle società esercenti esclusivamente attività agricola.
Nel ricorso erariale veniva obiettato che detto provvedimento rinvenendo il proprio fondamento giuridico nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 244/2007, in virtù del generale principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, non può essere applicato a periodi d’imposta anteriori al 2012.
La C.T.R. aveva accolto il ricorso della società, a parere dello scrivente con motivi del tutto condivisibili, in quanto con il provvedimento 14.02.2008, n. 23681, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che: “Ai sensi della L. 23.12.1994, n. 724, art. 30, c..4-ter e successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo di cui al citato art. 30, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello, le seguenti società: a)società in stato di liquidazione…; b)società in stato di fallimento…; c)società sottoposte a sequestro penale o a confisca…(…) Con successivo provvedimento n. 87956 dell’11.06.2012, lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha previsto, per “le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e che rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004”, un’ulteriore ipotesi di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all’art. 30 L. 724/1994, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello.