Società e contratti

18 Luglio 2024

Esclusa l’azienda con asset materiali

L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 149/2024) ha precisato che non si possono fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire/identificare il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda.

Non si possono fissare aprioristicamente quali e quanti beni e rapporti sono necessari a identificare l’esistenza di un’azienda, poiché a tal fine non assume rilevanza il semplice complesso di ”beni”, ma anche i ‘legami’ giuridici e di fatto esistenti tra gli stessi, e la relativa destinazione funzionale. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 11.07.2024, n. 149.

Nel caso esaminato, la società Alfa intendeva cedere a Beta i seguenti asset, riconducibili alla “linea business” di produzione:

  • diritti di proprietà intellettuale sul “Prodotto della business line” (ovvero tutti gli elementi immateriale necessari alla produzione del prodotto quali, ad esempio, disegni tecnici e industriali ultimati; brevetti; know-how; modelli 3D; report delle simulazioni di collaudo, ecc.);
  • asset relativi alla produzione, compresa l’attrezzatura industriale (ad esempio: avvitatori, pc, stampanti, impianti per la movimentazione dei materiali, modelli, stampi e attrezzature dedicate);
  • magazzini di prodotti di componenti, di semilavorati e materie prime;
  • lista dei fornitori (esclusi i contratti attualmente in essere con gli stessi).

In particolare, mentre i beni immateriali erano già tutti nella titolarità della cedente, i beni materiali venivano acquisiti (tramite cessione intracomunitaria di beni in quanto situati all’estero) dalla consociata Delta (società operativa per l’attività di produzione del prodotto della business line a favore di Alfa).
In questo contesto la società Alfa chiedeva di chiarire l’idoneità degli asset materiali acquisiti dalla consociata Delta in un momento immediatamente antecedente alla cessione a favore della Beta, a modificare la natura dell’operazione (qualificata come “cessione d’azienda” con conseguente esclusione Iva, ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972).

Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa negativamente, classificando l’operazione in una cessione di singoli asset materiali e immateriali (e non in un’azienda) stante la carenza dell’elemento organizzativo e del conseguente collegamento funzionale tra gli intangibles e gli asset fisici (elemento richiesto dall’art. 2555 c.c. per la configurabilità di un’azienda). Da ciò deriva:

  • l’impossibilità di applicare il regime di esclusione Iva previsto dall’art. 2, c. 3 D.P.R. 633/1972;
  • la necessità di applicare le regole ordinarie previste in caso di cessione di beni immateriali e immateriali, con conseguente assoggettamento ad Iva e applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (ex art. 40 D.P.R. 131/1986).

L’orientamento è in linea con precedenti interventi chiarificatori che hanno riconosciuto la possibilità di configurare l’esistenza di una cessione d’azienda nell’ipotesi di idoneità (anche solo potenziale) dei beni strumentali ceduti all’esercizio di un’attività di impresa (Cass. 10.10.2008, n. 24913). In tal senso, per poter configurare una “cessione d’azienda”, non è sufficiente l’esistenza di un semplice complesso di ”beni”, ma assumono rilevanza anche i ”legami” giuridici e di fatto esistenti tra gli stessi, nonché la relativa destinazione funzionale degli stessi nel loro insieme.

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