Imposte dirette
21 Gennaio 2025
Se l'attività come lavoro dipendente non è svolta in Italia, ma esclusivamente in Lussemburgo, i redditi che ne derivano non sono soggetti a tassazione in Italia.
Se un soggetto non residente svolge attività di lavoro subordinato all’estero, non sussiste alcun presupposto di tassazione in Italia; viceversa, sono imponibili esclusivamente in Italia gli utili di una società di brokeraggio assicurativo detenuta dallo stesso individuo residente in Italia senza stabile organizzazione in Lussemburgo. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 17.01.2025, n. 6.
Il caso esaminato ha riguardato un cittadino italiano residente in Lussemburgo (iscritto all’Aire) che ha prestato la propria attività lavorativa nel Granducato per una società locale. Preliminarmente l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:
– ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. c) del Tuir i soggetti non residenti sono tassati in Italia soltanto se la prestazione di lavoro dipendente è resa in Italia;