Accertamento, riscossione e contenzioso

09 Gennaio 2019

Errata integrazione dichiarazioni d'intento: ravvedimento o sanatoria

Con la risposta d’interpello 21.12.2018, n. 126 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in presenza di operazioni già effettuate, per assegnare ulteriore plafond al fornitore, deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento e non, invece, una dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa (con barratura casella e riporto protocollo Agenzia delle Entrate di quella originaria) può essere utilizzata solo se non sono state ancora effettuate operazioni giacché, come nel caso oggetto dell’interpello, la presentazione dell’integrativa annulla e sostituisce (anziché integrarlo) l’importo assegnato originariamente. Nel caso di operazioni già effettuate, quindi, per integrare l’importo assegnato al singolo fornitore per più operazioni (casella 2) l’esportatore abituale deve presentare una nuova dichiarazione, indicando semplicemente l’importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi del plafond (già ris. Ag. Entrate 120/E/2016). Secondo la risposta, è inoltre necessario che la nuova dichiarazione sia presentata prima di effettuare l’operazione non interamente coperta da quella già presentata; la fattura relativa all’operazione dovrà richiamare gli estremi di entrambe le dichiarazioni d’intento.

Effetti sul fornitore. L’aspetto più interessante riguarda però l’impatto sanzionatorio, giacché è stato escluso che l’errata integrazione operata dal cliente configuri in capo al fornitore la sanzione per omessa fatturazione di Iva in difetto di dichiarazione d’intento, oppure oltre il limite assegnato di cui all’art. 7, cc. 3 e 4 D.Lgs. n. 471/1997 (sanzione dal 100 al 200% dell’Iva). Le condizioni sono però che:

– le dichiarazioni siano state rilasciate in presenza dei presupposti;

– il fornitore, prima di emettere fatture senza addebito d’imposta, abbia verificato, in relazione a ogni singola dichiarazione, il loro inoltro all’Agenzia nonché i relativi dati, anche per il plafond;

– il plafond sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

Le sanzioni per il cliente. Al ricorrere delle condizioni presentate, non si configura nessuna violazione sostanziale nemmeno per il cliente; l’irregolare compilazione della dichiarazione d’intento integra una violazione di carattere formale, sanzionabile da € 250 a 2.000 ai sensi dell’art. 11, c. 1/a, D.Lgs. 471/1997 (comunicazioni omesse incomplete o non veritiere).

Il ravvedimento operoso. Poiché il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni d’intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, le Entrate hanno precisato che l’esportatore abituale può ravvedere ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione minima di 250 euro, con la riduzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione a 1/9 entro 90 giorni; 1/8 entro la scadenza della dichiarazione Iva; 1/7 entro quella successiva, ecc).

Sanatoria. Infine, l’Agenzia delle Entrate segnala che, trattandosi di irregolarità formali, il contribuente potrà fruire della nuova sanatoria prevista dall’art. 9 D.L. n. 119/2018. In sintesi, per le violazioni formali commesse fino al 24.10.2018 (e non già contestate al 19.12.2018), è possibile sanare con una sanzione fissa di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. L’eventuale versamento andrà eseguito in 2 rate di pari importo entro il 31.05.2019 e il 2.03.2020. Le modalità attuative saranno a ogni buon conto disciplinate con un prossimo provvedimento delle Entrate.

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