ETS ed Enti non commerciali
02 Aprile 2020
Valore normale del bene quale base di calcolo per detrazioni e deduzioni delle donazioni da aziende e privati agli enti no profit.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 30.01.2020, n. 24, il D.M. 28.11.2019, riguardante le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore (ETS). Il provvedimento individua i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni e specifici obblighi di documentazione sono previsti per il donante e per l’ente donatario.
Modalità di valorizzazione delle liberalità – Il decreto prevede che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura sia quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9, D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Come noto, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e in mancanza, a mercuriali e listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Regole di commisurazione della base imponibile operano in funzione della natura del bene oggetto di donazione.
Se si tratta di bene “strumentale” occorre riferirsi al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Nel caso di erogazione liberale avente a oggetto cessioni di beni “merce” (beni, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili) il valore va commisurato al minore tra il valore di corrispettivo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del Tuir.
Al di fuori delle ipotesi di cessione di bene “strumentale” o beni “merce“, se il valore della cessione singolarmente considerata è superiore a 30.000 euro o se, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.
Obblighi di documentazione – La parte conclusiva del provvedimento attuativo dell’art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017, prevede che l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto. Il documento dovrà contenere:
– dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori;
– dichiarazione del destinatario dell’erogazione contenente l’impegno a utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Se il valore della cessione, singolarmente considerata, è superiore a 30.000 euro, o se per la natura dei beni non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima.