ETS ed Enti non commerciali
15 Aprile 2024
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 75/E/2023 contiene la definizione di ente filantropico, la disciplina del periodo transitorio degli ETS e l’esenzione da Ires per gli immobili istituzionali degli ETS.
Gli enti filantropici sono ETS “tipici” iscritti nella sezione c del Runts ai sensi dell’art. 46 del CTS. L’attività tipica dell’ente filantropico è individuata dall’art. 37, c. 2 del CTS nel seguente modo: “erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”. Nella sostanza, si tratta di un’attività analoga a quella di cui all’art. 5, lett. u) del CTS relativa, tra l’altro, all’attività di beneficenza, che è una forma tradizionale di filantropia.
L’attività erogativa di sostegno può essere diretta a sostenere determinati soggetti appartenenti a categorie di persone svantaggiate, oppure diretta a sostenere le attività di interesse generale. Vale però la pena sottolineare che, nel caso di enti filantropici, si tratta di un’attività essenzialmente gratuita e che deve essere svolta in via esclusiva. A questo punto, se ne dovrebbe dedurre che l’ente filantropico non possa svolgere altre attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS o, al più, che tali attività possano essere esercitate solo a condizione che siano strumentali e secondarie (art. 6 del CTS), rispetto alle attività tipiche dell’ente filantropico.
In estrema sintesi, si può dire che “carattere essenziale dell’attività posta in essere dall’ente filantropico, come sottolinea la Risoluzione in parola, è l’assenza di corrispettività, anche sotto forma di incremento patrimoniale” per il medesimo ente filantropico.