ETS ed Enti non commerciali
23 Dicembre 2023
In prossimità della scadenza del termine per il primo popolamento, l’ordinanza del TAR del Lazio n. 8083/2023 ha sospeso il decreto ministeriale che ne aveva fissato la scadenza al 11.12.2023. Di un nuovo termine se ne parlerà dopo il 27.03.2024.
La notizia del rinvio (o, meglio, della sospensione del D.M. Imprese 29.09.2023) del termine dell’11.12.2023 per la prima popolazione del Registro dei titolari effettivi è una notizia che interessa anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa Cattolica, che sono oltre 35.000.
L’ordinanza del TAR ha come effetto immediato la concessione di ulteriore tempo utile per:
Se del perimetro dei soggetti tenuti all’obbligo di iscriversi nel Registro e delle modalità per farlo se ne parlerà tra qualche mese, resta il fatto che già da tempo, in presenza di determinate circostanze, al soggetto giuridico può/deve essere chiesto di indicare il proprio titolare effettivo, come previsto dall’art. 17 D.Lgs. 231/2007: “1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale […]”. Infatti, l’ordinanza del TAR non sospende la precettività del D.Lgs. 231/2007 né l’obbligo per i soggetti obbligati di identificare il titolare effettivo del cliente.
La nuova guida con tutte le particolarità, gli aspetti operativi e l’analisi del caso dell’ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica.
Dunque, quando si verificano le circostanze previste dal D.Lgs. 231/2007 anche all’Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto potrebbe essere chiesto di indicare il proprio titolare effettivo o le notizie utili a identificarlo. E, come detto, non si tratta di una novità introdotta dal D.M. 29.09.2023. Si tratta, però, di un adempimento che, diversamente da quanto finora previsto per adempiere all’obbligo di iscrizione nel Registro dei titolari effettivi, non richiede che l’amministratore/legale rappresentante sia dotato della firma digitale.
Non è questo il luogo per esaminare le situazioni che chiedono di individuare il titolare effettivo e le modalità per farlo; tuttavia, è opportuno (e possibile) sottolineare due elementi della questione.
Anzitutto, quando un soggetto obbligato non è in grado di effettuare l’adeguata verifica (di cui è parte anche l’identificazione del titolare effettivo) a causa della mancata comunicazione da parte del cliente delle notizie richieste, deve astenersi “dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35” (art. 42 D.Lgs. 231/2007).
In secondo luogo, i criteri per individuare i titolari effettivi degli enti ecclesiastici non sono quelli previsti dall’art. 20, cc. 2 e 3 (dato che fanno riferimento all’assetto proprietario e alle società di capitali), ma quelli di cui all’art. 20, c. 4: “Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10.02.2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
Riguardo alle persone giuridiche diverse dalle società di capitale, non può essere taciuto che la lettera della legge prevede esplicitamente, con l’avverbio “cumulativamente”, che la qualifica di “titolare effettivo” possa essere attribuita non a una sola ma a una pluralità di persone fisiche.