ETS ed Enti non commerciali
18 Gennaio 2024
Breve panoramica sulla riforma degli enti del Terzo settore, la nuova normativa e i nuovi adempimenti connessi.
Nel mese di luglio 2017 il Governo, in attuazione della L. Delega 106/2016, ha provveduto all’emanazione di tre decreti legislativi contenenti la nuova disciplina del 5‰ (D. Lgs. 111/2017), dell’impresa sociale (D. Lgs. 112/2017) e della nuova figura rappresentata dagli “Enti del Terzo Settore” (D. Lgs. 117/2017).
In particolare, con il D. Lgs. 117/2017 ha preso vita il Codice del Terzo settore (c.d. CTS) quale insieme di norme aventi la finalità di riordinare e semplificare in modo sistematico l’attuale disciplina degli enti non commerciali.
Il Codice del Terzo Settore è composto da 104 articoli, nei primi 12 articoli si sanciscono le finalità (art. 1) ed i principi generali (art. 2), le norme applicabili (art.3), si dà una definizione di Enti del Terzo Settore (art. 4), si definiscono le “attività di interesse generale” (art. 5) e le “attività diverse”, ossia attività secondarie e strumentali rispetto a quelle dell’art. 5 (art. 6), si delineano le modalità di raccolta fondi (art. 7), il concetto di patrimonio degli ETS con i vincoli di destinazione e devoluzione (artt. 8, 9 e 10) ed infine si definiscono le modalità di iscrizione degli enti al registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (art. 11 – ove gli ETS dovranno essere iscritti al RUNTS per acquisire tale qualifica e poter applicare le agevolazioni fiscali per gli stessi previste) e si dispone l’utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico (art. 12). Il CTS, stabilendo le norme applicabili agli ETS, ha previsto (seppur con tempistiche diverse e in parte non coordinate tra loro) l’abrogazione delle disposizioni finora vigenti.
Sono enti del Terzo settore:
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono considerati ETS limitatamente all’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS svolte, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia costituito un patrimonio destinato e tenute separatamente le scritture contabili.
Non sono enti del Terzo settore invece:
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Gli enti del Terzo settore sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall’art. 5.
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali), esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell’art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi a oggetto:
Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto di tutte le risorse, quindi anche volontarie e/o gratuite, impiegate in tali attività, rapportandole all’insieme delle risorse (la totalità delle risorse quindi anche quelle volontarie e/o gratuite) impiegate nelle attività di interesse generale.
Gli enti del Terzo settore (comprese le ONG, ai sensi dell’art. 89, c. 9) si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico al fine di potersi definire ETS e di applicare le agevolazioni fiscali e semplificazione specificatamente previste.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4.08.2017). Il termine è stato più volte prorogato e fissato, da ultimo, al 31.05.2022. Entro tale termine, esse potevano modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
Gli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese, mentre per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli ETS devono redigere un bilancio di esercizio, usando il criterio di competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nel quale sono indicati i proventi e gli oneri della gestione e relazione di missione, relazione illustrativa delle poste di bilancio, dell’andamento economico e gestionale dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell’ente. Gli ETS con ricavi, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio in maniera semplificata, usando il criterio della cassa ed usando solo il rendiconto gestionale, quindi entrate ed uscite.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell’eventuale attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, gli ETS non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, adempimento che diventerà obbligatorio per il bilancio del 2022.
Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.
Gli ETS devono istituire obbligatoriamente i seguenti libri sociali:
In attuazione dell’art. 53, c. 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 03.07.2017, n. 117), per l’identificazione degli enti appartenenti a questo comparto, è stato adottato il decreto del Ministero del Lavoro 15.09.2020, n. 106 (G.U. 21.10.2020, n. 261). Il D.M. 106/2020 definisce, per gli enti interessati, le procedure di iscrizione, i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in modo da assicurare l’omogenea e piena conoscenza, su tutto il territorio nazionale, delle informazioni contenute e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il RUNTS e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle Imprese.
L’iscrizione al RUNTS varia a seconda che l’ente non profit sia o meno dotato di personalità giuridica o che si tratti di rete associativa. Come dispone il decreto del Ministero del Lavoro, occorrerà seguire un’apposita procedura e allegare all’istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, i documenti specificamente richiesti per l’iscrizione. L’iscrizione al RUNTS, istituito presso il Ministero del Lavoro, è obbligatoria per gli enti che vogliano usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS). Mediante l’iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare la personalità giuridica. Previsto un iter procedurale diverso per la sezione del RUNTS riservata alle reti associative.
L’istituzione del RUNTS è prevista dall’art. 45 del D.Lgs. 117/2017 mentre l’art. 48 ne disciplina il contenuto e l’aggiornamento.
Solo il legale rappresentante è autorizzato alla presentazione della domanda, tale domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematiche, in modo da consentire l’identificazione del legale rappresentante (accesso tramite SPID personale di quest’ultimo), la gestione telematica del procedimento da parte del ufficio competente (al momento dell’iscrizione verrà chiesto un indirizzo di Posta elettronica certificata attivo) e il rilascio di ricevute di avvenuta iscrizione e di protocollazione della pratica (tali moduli dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e caricati sul sito del RUNTS).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
Nella richiesta di iscrizione dovranno essere riportati anche i dati anagrafici di coloro che ricoprono cariche sociali.
Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente deve verificare, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal CTS, entro 60 giorni, l’Ufficio deve disporre l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.
In caso di domanda non corretta o incompleta, o per esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa, entro 60 giorni l’Ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni. Negli ulteriori 60 giorni valuta la nuova documentazione così ottenuta e dispone l’avvenuta iscrizione o i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di iscrizione.
L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore, tali benefici sono principalmente di natura contabile e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che indirette. Inoltre, nei casi previsti dall’art. 22, cc. 1, 2 e 3 del CTS, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica, ossia consente alle associazioni ed agli altri enti di avere una separazione del patrimonio dell’ente da quello degli associati che agiscono in nome e per conto dell’ente stesso, questo significa che le responsabilità, principalmente di tipo finanziario ed economico, derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione stessa e non sui patrimoni personali dei singoli amministratori ed associati, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è costituito da 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni, tale patrimonio deve essere liquido e disponibile, se composto da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione di stima giurata.