ETS ed Enti non commerciali
10 Febbraio 2024
Analizziamo schematicamente le casistiche che prevedono a carico degli enti associativi l’obbligo di dotarsi di partita Iva dal prossimo 1.07.2024 e la nuova classificazione ai fini Iva degli incassi e proventi.
Il D.L. 146/2021 ha previsto l’introduzione a decorrere dal 1.07.2024 di rilevanti novità al regime Iva di effettuazione delle operazioni svolte dagli enti non commerciali. In particolare, uno degli aspetti di maggior delicatezza riguarda il passaggio dal regime di esclusione Iva ex art. 4 D.P.R. 633/1972, all’esenzione Iva per i corrispettivi specifici incassati dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali rivolte a soci e tesserati. La modifica in oggetto è necessaria dopo la procedura di infrazione n. 2008/2010, aperta dalla Commissione Europea diversi anni orsono per il mancato recepimento della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.
L’attuale normativa prevista dall’art. 4 D.P.R. 633/1972 prevede che una serie di proventi siano esclusi da Iva, tra cui cessioni di beni e prestazioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali rese a soci, associati o partecipanti, dietro il pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari da associazioni sportive dilettantistiche, oltre che politiche, sociali, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.
Al contrario, la Direttiva comunitaria 2006/112/CE ritiene che queste operazioni siano rilevanti ai fini Iva, a nulla rilevando la natura di ente non commerciale del soggetto. In particolare, l’art. 132 della medesima Direttiva effettua una distinzione tra le attività elencate all’art. 4 D.P.R. 633/1972, prevedendo che alcune di esse debbano essere assoggettate a regime Iva ordinario, mentre altre potranno avvalersi dell’esenzione Iva, poiché la soggettività passiva Iva prescinde dalle finalità e dai risultati perseguiti dal soggetto che svolge l’attività economica.
Di conseguenza, l’art. 5, c. 15 D.L. 146/2021 ha inserito i nuovi cc. 4, 5 e 6 all’art. 10 D.P.R. 633/1972, che prevedono nuove fattispecie di esenzione Iva, le quali non ricomprendono però la totalità delle operazioni, alcune delle quali passeranno da esclusione Iva ad assoggettamento e non esenzione. In particolare, le operazioni esenti da imposta saranno le seguenti:
Come si può notare, il nuovo quadro normativo non è completamente sovrapponibile al precedente. Vi sono casi in cui la norma sarà più stringente e alcune operazioni attualmente fuori campo Iva diventeranno imponibili (come la somministrazione alimenti e bevande effettuata dalle APS a non indigenti), mentre altre, al contrario, potranno fruire dell’esenzione Iva in luogo dell’imponibilità (quali le prestazioni connesse alla pratica dello sport svolte verso persone diverse da soci e tesserati).
La nuova normativa, da un lato, comporterà quindi la necessità di aprire Partita Iva per gli enti che non ne sono provvisti al momento; dall’altro lato, comporterà una riorganizzazione dell’amministrazione per via del nuovo obbligo di emissione delle fatture elettroniche per i corrispettivi, in luogo delle ricevute non fiscali che potranno essere emesse a soci e tesserati fino al prossimo 30.06.2024. In alternativa all’obbligo di fatturazione, potrebbe essere applicata l’opzione della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis D.P.R. 633/1972, ma valutando attentamente le condizioni di applicabilità di questa opzione e le relative cause di decadenza.