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12 Dicembre 2024

Enti associativi e regime Iva: proroga al 2026 ufficiale

La riforma slitterà al 2026 grazie al decreto Milleproroghe per consentire un passaggio graduale e consapevole al nuovo sistema di esenzione.

Come già anticipato nei giorni scorsi, l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le attività svolte dagli enti associativi non profit subirà un significativo rinvio: dal 1.01.2025, termine inizialmente fissato, si slitta al 1.01.2026. La proroga è stabilita dal decreto Milleproroghe e rappresenta una boccata d’ossigeno per migliaia di realtà operanti nel terzo settore, come associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e altri sodalizi non commerciali.

Il regime di esenzione Iva per gli enti associativi nasce con l’intento di sostituire l’attuale esclusione dall’ambito di applicazione dell’Iva prevista dall’art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972. In particolare, il nuovo sistema si fonda sull’art. 10 dello stesso decreto, che prevede l’esenzione per determinate prestazioni. Sul piano sostanziale, il passaggio da esclusione a esenzione non modifica il trattamento economico dei corrispettivi percepiti dagli enti per servizi resi ai soci, come attività sportive, formative o didattiche. Tuttavia, dal punto di vista gestionale e amministrativo, il cambiamento è profondo: esso implica l’apertura della partita Iva per molte organizzazioni che finora hanno operato solo con il codice fiscale, esonerate da obblighi come la fatturazione elettronica, le registrazioni contabili, le liquidazioni periodiche e la presentazione della dichiarazione Iva.

Uno degli aspetti più rilevanti del rinvio risiede nella possibilità di rivedere il quadro normativo in relazione alle direttive comunitarie. L’Iva, infatti, è un’imposta armonizzata a livello europeo e ogni modifica al sistema nazionale deve essere conforme alle direttive Ue. In questo contesto, l’Italia ha già recepito alcune disposizioni attraverso l’art. 36-bis D.L. 75/2023, che ha esteso l’esenzione Iva agli enti senza fini di lucro per i servizi legati alla pratica sportiva, comprendendo anche quelli formativi e didattici. Questa norma, in vigore dal 17.08.2023, supera le limitazioni che circoscrivevano il beneficio ai servizi resi ai soli soci o tesserati, ampliandolo a chiunque pratichi l’attività sportiva, inclusi frequentatori occasionali o altri soggetti non associati.

Sul piano operativo, gli enti associativi potranno approfittare di questo periodo supplementare per valutare le opzioni disponibili a fronte dei nuovi obblighi fiscali. Per molte realtà, una delle scelte principali sarà l’adesione al regime speciale ex L. 398/1991.Questo regime, che consente la determinazione delle imposte su base forfettaria, rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) di piccole dimensioni, semplificando gli adempimenti rispetto al regime Iva ordinario. Un’alternativa, sebbene meno diffusa, è rappresentata dalla dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972. Questa possibilità consente di non emettere fatture per le prestazioni esenti, salvo richiesta espressa del cliente, mantenendo l’obbligo di registrare gli acquisti e di rispettare le procedure per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione Iva. Inoltre, gli enti che svolgono sia attività esenti, sia imponibili, saranno tenuti alla separazione contabile delle 2 tipologie di operazioni, come stabilito dall’art. 36 dello stesso decreto Iva.

Non mancano i dubbi interpretativi legati all’applicazione concreta di questi regimi. Una delle questioni più controverse riguarda la qualificazione dei corrispettivi che, da esclusi, diventano esenti con la nuova normativa. In particolare, per le associazioni che adottano il regime della L. 398/1991, il rischio è che tali corrispettivi possano essere considerati di natura commerciale, rientrando così tra le entrate soggette a Ires e Irap. La proroga al 2026 deve servire a sciogliere questi nodi, fornendo chiarimenti univoci.

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