Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
15 Gennaio 2025
Nel caso di sussistenza di alcuni indicatori patologici l’ente di tipo associativo deve essere inteso alla stregua di uno schermo interposto che dissimula l’esistenza di una ditta individuale (Cass., ord. 2.01.2024, n. 8).
Costituisce principio di diritto consolidato per la Corte di Cassazione che gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dagli artt. 148 del Tuir e 4 D.P.R. 633/1972, a condizione non solo dell’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole di governo democratico dell’ente, ma anche dell’accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole medesime (in tal senso già Cass. 30.05.2012, n. 8623).
Sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio sempre la Corte di Cassazione ha precisato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale.