IVA

26 Luglio 2024

Emissione note di variazione Iva nelle procedure concorsuali

La società che subentra nelle posizioni soggettive della cedente/commissionaria acquisisce la facoltà di emettere la nota di variazione con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporate (Ag. Entrate, interpello n. 153/2024).

Se il creditore di un soggetto sottoposto a una procedura concorsuale non ha emesso la nota di variazione Iva entro i termini previsti dalla normativa, l’imposta non può essere recuperata laddove risulti che il termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo. Inoltre, l’avere indicato al curatore fallimentare un indirizzo Pec errato non consente al creditore di recuperare l’Iva mediante il c.d. “rimborso anomalo” previsto dall’art. 30-ter D.P.R. 633/1972.

Il caso esaminato ha riguardato un soggetto passivo che, nel 2005, aveva reso prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva nei confronti di una società che veniva dichiarata fallita nel 2006.

Successivamente a questa data, la società fornitrice era interessata a una serie di operazioni straordinarie e ulteriori modificazioni soggettive. Infatti, inizialmente veniva conferito un ramo d’azienda; successivamente la società veniva trasformata in S.p.A. (modificando 2 volte la propria denominazione sociale); infine, quest’ultima società veniva fusa per incorporazione con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese. Nel corso del 2021, il curatore fallimentare, a mezzo PEC, comunicava il deposito del piano di riparto nei confronti della società ormai estinta e non nei confronti dell’avente causa (ovvero la società incorporante della fusione, la quale aveva acquisto anche il credito qui di interesse).

Questo errore non consentiva al soggetto subentrato nel credito di conoscere il presupposto che avrebbe legittimato l’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione ai sensi dell’art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972. Infatti, trattandosi di una procedura concorsuale avviata prima del 26.05.2021, la nuova disciplina delle note di variazione non poteva essere fatta valere, ma era necessario attendere l’infruttuosità della procedura.

A fronte di questi elementi, il creditore non era riuscito a emettere tempestivamente la nota di variazione, non essendosi avveduto nel fatto che, nel 2021, era stato depositato il piano di riparto della procedura fallimentare.

Nel 2022 veniva emesso il decreto di chiusura del fallimento cui era assoggettato il debitore e il curatore notificava nuovamente tale decreto a mezzo PEC alla società ormai estinta. Secondo i termini stabiliti dall’art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, la nota avrebbe dovuto essere emessa entro il 2.05.2022, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva riferita all’anno in cui si era verificato il presupposto per la variazione. Poiché ciò non era avvenuto ed essendo decorsi i termini per l’emissione della nota di credito, in sede d’interpello, il creditore ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ricorrere all’istituto del c.d. “rimborso anomalo” disciplinato dall’art. 30-ter D.P.R. 633/1972.

Sulla questione, l’Amministrazione Finanziaria ha risposto negativamente. Preliminarmente è stato ricordato che l’art. 30-ter rappresenta una norma residuale ed eccezionale ed è applicabile ogniqualvolta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (ovvero, nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).

Non è, quindi, possibile ricorrere a questo istituto per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per la colpevole inerzia del soggetto passivo. Nel caso di specie, l’inerzia era stata riscontrata dall’Agenzia poiché, ai sensi dell’art. 31 R.D. 267/1942, le comunicazioni ai creditori devono essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Pertanto, l’erronea indicazione dell’indirizzo PEC era imputabile all’inerzia del creditore interessato, con conseguente impossibilità di ricorrere al rimborso “anomalo”.

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