IVA

09 Marzo 2024

Emissione della nota di variazione secondo la Corte UE

In caso di mancato pagamento del corrispettivo, agli Stati membri non è consentito recepire immotivatamente la deroga prevista all'art. 90 della Direttiva Iva rispetto al diritto di emissione della nota di variazione.

Per il Giudice Europeo, in caso di mancato pagamento del corrispettivo l’art. 90 della Direttiva Iva non consente agli Stati membri di recepire immotivatamente la deroga in esso prevista al diritto di emissione della nota di variazione. Inoltre, non sono compatibili con l’art. 90 neppure indebite previsioni di differimento all’emissione delle medesime note di accredito.

La Corte di giustizia dell’UE è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata interpretativa dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE che recita:

  • paragrafo 1) – in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri;
  • paragrafo 2) – in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.

L’art. 90, par. 2 della direttiva Iva, quindi, dispone che, in caso di non pagamento totale o parziale del corrispettivo, gli Stati membri possano derogare all’obbligo di ridurre la base imponibile dell’Iva previsto dall’art. 90, par. 1.

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