Estero

17 Maggio 2024

Entra effettivamente in vigore l’EMCS

Il sistema è usato, da febbraio 2024, per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato UE e trasferiti in un altro Stato UE per essere ivi consegnati a fini commerciali.

Dal 13.02.2024 è entrata in vigore la fase 4.1 del sistema EMCS (acronimo per Excise Movement and Control System), che prevede alcune innovazioni particolari (si veda l’informativa dell’Agenzia delle Dogane 5.12.2023, prot. 726277). Il sistema EMCS è, infatti, un sistema di controllo della spedizione dei prodotti sottoposti al regime delle accise (prodotti energetici ed alcolici), che si accompagna al documento di trasporto e-AD.

L’occasione risulta idonea a ricordare l’introduzione delle 2 figure (introdotte a livello unionale) di destinatario e speditore certificato, cui viene attribuito un codice identificativo, da inserire nel documento di trasporto e-AD e necessario altresì per registrarsi al sistema EMCS.
Infatti, esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art. 10, c. 3 D.Lgs. 504/1995 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS di cui agli artt. 35, par. 1 e 36 della Direttiva (UE) 2020/262 (di seguito e-DAS unionale), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione; giova rammentare che l’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nazionale.

Con la circolare 3.02.2023, n. 3 l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha definito le istruzioni operative per l’utilizzo dell’e-DAS unionale, sottolineando in particolare l’operatività tramite il sistema EMCS, ribadendo la centralità di questo passaggio, in quanto investe più in generale gli esercenti operanti a vario titolo nei settori disciplinati dall’accisa che si trovano a emettere documenti elettronici di circolazione, anche se non direttamente interessati a spedire prodotti assoggettati ad accisa; infatti, l’Agenzia evidenzia che il mancato aggiornamento del proprio sistema elettronico potrebbe comunque provocare la sopravvenuta indisponibilità ad emettere e-AD. Da qui il valore pregiudiziale che questo adempimento viene ad assumere e al quale si ricorda agli operatori commerciali di adeguarsi per poter continuare ad operare.

Successivamente, la medesima Circolare dedica attenzione nel ripercorrere i tratti salienti delle due figure oggi commentate, sulle quali giova fare brevi cenni di approfondimento.
Il primo è il “destinatario certificato” (art. 8-bis D.Lgs. 504/1995), che dovrà già essere in possesso della qualifica di “depositario autorizzato” o di “destinatario registrato” (già disciplinate dal TUA); questo soggetto sarà autorizzato a ricevere i prodotti di origine unionale nel proprio deposito (in un’area separata) e sarà tenuto al versamento dell’accisa nel giorno successivo a quello dell’immissione in consumo.
Sarà prevista la possibilità di operare quale “destinatario certificato occasionale”, ovvero a ottenere preventiva autorizzazione per la ricezione di prodotti unionali con un unico movimento e per una determinata quantità di prodotti.
Lo “speditore autorizzato” (art. 9-bis D.Lgs. 504/1995) è la seconda figura introdotta, ma non sarà assoggettato a particolari requisiti soggettivi, avendo l’unico incombente di doversi previamente autorizzare presso le autorità competenti, per spedire prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato europeo, verso un destinatario registrato di un altro Stato membro; in questo caso, lo speditore invia solo prodotti cd. “ad accisa assolta”, per cui il prodotto è già immesso in consumo nel territorio dello Stato, salvo la facoltà di chiederne il rimborso a seguito della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria.

Anche in questo caso verrà introdotta la figura dello “speditore certificato occasionale”, che specularmente al destinatario certificato occasionale, sarà autorizzato a compiere una sola operazione di cessione intracomunitaria, appunto in via occasionale.

Pare quindi doveroso evidenziare che da febbraio 2024, sarà necessario munirsi dello status di speditore o destinatario certificato per poter continuare a operare in ambito unionale nel settore dei prodotti energetici o delle bevande alcoliche, sottoposte al regime delle accise.

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