Paghe e contributi
21 Maggio 2024
A partire dall’anno d’imposta 2024 cesserà l’obbligo di certificazione unica per i contribuenti che applicano il regime forfetario. Questo quanto previsto dal c.d. "decreto Semplificazioni".
L’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, recante disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, esonera i sostituti di imposta dal rilascio della certificazione unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, oppure il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98.
L’esonero si applica per i compensi corrisposti a decorrere dal 1.01.2024 e vale per tutti gli adempimenti a cui sarebbe tenuto il sostituto d’imposta a norma dell’art. 4 del D.P.R. 322/1998 al quale il decreto Semplificazioni aggiunte il c. 6-septies in base al quale: “i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario (…), ovvero il regime fiscale di vantaggio (…) sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6- quinquies”.
Pertanto, in base al citato c. 6-septies a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i committenti dei contribuenti forfetari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai cc. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo, ossia sono esonerati da: