Paghe e contributi
21 Settembre 2022
In questa fase in cui i permessi elettorali vengono richiesti dai dipendenti, si ritiene utile riepilogarne le regole per la gestione.
Incaricati ai seggi – Quali sono i diritti dei lavoratori dipendenti che sono stati nominati presidente, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di referendum, presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione? Tali lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo di durata delle operazioni. Gli stessi diritti spettano ai componenti degli Uffici centrali elettorali.
I giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. Pertanto, i giorni lavorativi trascorsi al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse prestato normale attività lavorativa. I giorni festivi e quelli non lavorativi (es. sabato in caso di settimana corta), invece, vengono compensati con quote giornaliere di retribuzione o, in alternativa, recuperati con altrettante giornate di riposo compensativo alla chiusura delle operazioni di seggio.
L’assenza viene riconosciuta per tutto il giorno lavorativo (quindi interamente retribuito) anche se l’attività prestata al seggio copre una sola parte della giornata.
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante presentazione di:
Esempio con orario lavorativo sulla settimana corta (lunedì-venerdì):
Esercizio del diritto di voto – Ai lavoratori che devono recarsi in Comuni diversi da quello del domicilio per esercitare le operazioni di voto, possono essere concessi permessi per il tempo occorrente per il viaggio e per le operazioni presso il seggio. Si intende comunque quale diritto subordinato alle esigenze aziendali e senza accesso al trattamento retributivo. Anche in tal caso sarà necessario esibire prima e dopo le certificazioni idonee (certificato elettorale e dichiarazione di esercizio di voto).
Cariche pubbliche – I lavoratori che sono eletti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee regionali o che sono chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio, nonché come legittimo impedimento di svolgimento del periodo di prova.