ETS ed Enti non commerciali
12 Marzo 2024
È con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.03.2024, attuativo del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1.03.2024, che vengono dettate le regole per le comunicazioni alla stessa Agenzia dei dati relativi alle erogazioni liberali agli Ets.
Il termine del 4.04.2024 si applica esclusivamente per l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate, a favore degli enti iscritti al Registro nazionale del Terzo settore (Runts), nel corso del 2023. Ricordiamo che l’art. 3, c. 4 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3.02.2021 è stata disciplinata la trasmissione all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei dati riferiti alle erogazioni che abbiano il carattere di liberalità. In base alla normativa transitoria prevista dal decreto di riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3.07.2017, n. 117).
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3.02.2021 individuava quali enti tenuti alla trasmissione dei dati le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.