Diritto privato, commerciale e amministrativo
10 Giugno 2024
La Cassazione ribadisce la decorrenza dell’istanza di rimborso dalla data del versamento anche in caso di sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che, con effetto retroattivo, disciplina diversamente il regime fiscale di un istituto nazionale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 30.05.2024, n. 15174, si è pronunciata in ordine alla ritenuta (da parte del patrocinio erariale) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, marcando la Parte pubblica l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza del giudice regionale nell’ancorare il diritto al rimborso del contribuente al momento in cui era stata modificata la normativa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea, la quale era intervenuta oltre il termine dei 48 mesi dal versamento previsti dall’art. 38 D.P.R. 602/1973, venendo, quindi, a incidere su situazioni giuridiche soggettive e su rapporti che avrebbero dovuto essere intesi come definiti.
Il caso riguardava un contribuente che concludeva il suo rapporto di lavoro in data 30.12.2000 percependo un incentivo all’esodo, su cui subiva la trattenuta Irpef nel 2001. Venuto a conoscenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-207/4), in data 10.10.2007 chiedeva il rimborso della maggior somma trattenuta a titolo di imposta rispetto al trattamento più favorevole accordato alle lavoratrici, posto che la succitata pronuncia aveva ritenuto illegittima ogni differenza di genere, concludendo per l’applicazione indistinta del trattamento fiscale più favorevole a tutti i lavoratori a prescindere dal genere di appartenenza.