Procedure concorsuali

28 Dicembre 2024

Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Per le obbligazioni contratte dal consorzio risponde solo questo e non i consorziati ex art. 2615 c.c.

L’art. 142 del Codice della crisi e dell’insolvenza stabilisce, tra l’altro, che dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il debitore non ha più l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni esistenti alla predetta data di apertura della liquidazione giudiziale.

Prosegue rilevando che sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Infine, è previsto che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono nel corso della procedura, nell’ipotesi in cui i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo derivante dalla cessione degli stessi.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits