Procedure concorsuali
28 Dicembre 2024
Per le obbligazioni contratte dal consorzio risponde solo questo e non i consorziati ex art. 2615 c.c.
L’art. 142 del Codice della crisi e dell’insolvenza stabilisce, tra l’altro, che dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il debitore non ha più l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni esistenti alla predetta data di apertura della liquidazione giudiziale.
Prosegue rilevando che sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Infine, è previsto che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che pervengono nel corso della procedura, nell’ipotesi in cui i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo derivante dalla cessione degli stessi.