Imposte dirette
10 Settembre 2024
L’abbassamento generalizzato delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1.09.2024 a cura del D.Lgs. 87/2024, cd. “decreto Sanzioni”.
Il D.Lgs. 87/2024 (decreto Sanzioni) ha riformulato il sistema sanzionatorio al ribasso a partire dalle violazioni commesse dal 1.09.2024.
Come si legge nella pagina dedicata sul sito del Dipartimento per il programma di Governo l’obiettivo della riforma è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cosiddette “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’Irap.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 74/2000 e 471/1997 e 472/1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1.09.2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito.
Volendo citarne solo alcune si ricorda la violazione da:
– dichiarazione infedele (Ires/Irpef, Irap, Iva, 770): la sanzione passa dal 90-180% al 70% con un minimo di 150 euro (per il modello 770 sono 250 euro);
– dichiarazione integrativa infedele inviata ante controllo (Ires/Irpef, Irap, Iva, 770): nuova sanzione del 50% con un minimo di 150 euro (per il 770: 250 euro). Prima del 1.09.2024 non erano previste specifiche sanzioni per questa ipotesi;
– dichiarazione omessa (Ires/Irpef, Iva, Irap, 770): la sanzione passa dal 120-240% (con un minimo di 250 euro) al 120% (con un minimo di 250 euro);
– dichiarazione omessa inviata ante controllo (Ires/Irpef, Irap, Iva, 770): la sanzione passa dal 60-120% (con un minimo di 200 euro) al 75% con un minimo di 250 euro;
– omessa/infedele fatturazione. La sanzione passa dal 90-180% (con un minimo di 500 euro per operazione) al 70% (con un minimo di 300 euro per operazione). Se invece l’infedele/omessa fatturazione non ha effetto sull’Iva la sanzione resta invariata: da 250 a 2.000 euro;
– omesso/infedele invio telematico dei corrispettivi. La sanzione passa dal 90% con un minimo di 500 euro per operazione, al 70% con un minimo di 300 euro per operazione. Se invece l’omesso/infedele invio non ha effetto sull’Iva, resta la sanzione di 100 euro per trasmissione ma con un massimo di 1.000 euro a trimestre;
– omessi versamenti. La sanzione passa dal 30% al 25%;
– indebita compensazione crediti. Se inesistenti, la sanzione passa dal 100-200% al 70%; se non spettanti, la sanzione passa dal 30% al 25%.