Diritto privato, commerciale e amministrativo

24 Maggio 2024

Eccezione di prescrizione sempre verificata dal giudice di merito

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 6989/2024) il giudice di merito deve verificare la maturazione o meno della prescrizione eccepita dal ricorrente, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso.

Una società impugnava un’intimazione di pagamento eccependo la prescrizione del credito intervenuta successivamente alla notifica della cartella.

Giunto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima, nell’accogliere il ricorso della società contribuente, rilevava che nell’interpretazione dell’eccezione di prescrizione si deve tenere conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne ha allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., Sez. L, 27.10.2021, n. 30303).

Inoltre, secondo la sentenza della Cassazione, Sez. V, 24.01.2022, n. 1980, anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l’individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto a interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.

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