Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
23 Aprile 2020
Modalità e limiti di riporto a fronte dell'operazione straordinaria.
Il meccanismo agevolativo può comportare che l’avente diritto si trovi ad accumulare eccedenze di ACE, ossia utili potenzialmente agevolabili in misura maggiore a quelli effettivamente conseguiti. In tal caso, per non perdere a titolo definitivo il beneficio, è consentito il riporto a nuovo di tali eccedenze senza alcun limite temporale, ai fini del loro utilizzo in successivi periodi d’imposta in cui gli utili generati si rivelassero capienti. La deduzione ACE eccedente non genera una maggior perdita fiscale, ma viene riportata separatamente dal risultato negativo, senza dunque scontare il limite quantitativo dell’80% previsto per le perdite.
L’art. 172, c. 7 del Tuir stabilisce poi che la disciplina in materia di limiti alla riportabilità post fusione delle perdite pregresse si applica anche alle eccedenze ACE maturate ante fusione in capo alle singole società che partecipano all’operazione, prevedendo regole precise di necessaria “vitalità economica” delle società le cui perdite fiscali sono trasferite al fine di permetterne l’utilizzo da parte dell’incorporante.
Le regole di vitalità economica si sostanziano in 2 test: test del patrimonio netto, secondo cui la perdita trasferibile non può eccedere il patrimonio netto della stessa società che l’ha prodotta (patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio); test di vitalità, secondo cui ricavi e proventi dell’attività caratteristica e costo del lavoro dell’esercizio precedente la fusione non devono essere inferiori rispetto al 40% della media degli stessi parametri calcolata con riferimento ai 2 esercizi ulteriormente precedenti.
Nel caso in cui la società partecipante alla fusione disponga sia di perdite fiscali che di eccedenze di interessi passivi, il limite del patrimonio netto costituisce un limite unitario: pertanto, l’ammontare cumulato delle perdite fiscali pregresse e degli interessi può essere oggetto di riporto fino a concorrenza del patrimonio netto.
In caso di fusione tra società aderenti al consolidato fiscale, è stato riconosciuto che tale limitazioni non si applicano alle perdite prodotte in vigenza di consolidato. Anche le eccedenze ACE individuali vanno attribuite al consolidato nei limiti del reddito complessivo globale netto di gruppo, mentre la quota parte che non trova capienza nell’imponibile della fiscal unit viene restituita alla società che l’ha generata.
Le perdite lasciano inalterata la base ACE, però è previsto che l’incremento patrimoniale netto, su cui applicare il coefficiente, non possa eccedere l’importo del patrimonio netto a fine esercizio, da determinare senza considerare la riserva per acquisto azioni proprie.
Nella sostanza, il calcolo dell’incentivo richiede di quantificare la ricapitalizzazione, base Ace, ossia il valore minore tra il totale dell’incremento patrimoniale netto d il patrimonio netto al 31.12.2019.
Gli incrementi del patrimonio netto valgono per l’ACE solo se generati da 2 categorie di operazioni: accantonamento di utili a riserve, diverse da quelle non disponibili, e conferimenti in denaro. Non sono da considerare gli aumenti di capitale o patrimonio conseguenti, per esempio, a rivalutazioni iscritte in bilancio, a conferimenti in natura o di concambio per fusione o scissione.