Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Marzo 2024
Il credito Iva deve ritenersi sussistente nel solo caso in cui sia provata l’operazione economica sottostante. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7.03.2024, n. 6242.
Il caso trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento per importi iscritti a ruolo emessa a seguito di un controllo automatizzato ed invio di comunicazione a seguito di irregolarità per tributi relativi al periodo d’imposta 2009. In particolare, veniva contestato la non spettanza del credito Iva. Ricorreva il contribuente deducendo in apposito motivo l’effettiva esistenza del proprio diritto regolarmente dichiarato nella precedente periodo d’imposta.
I giudici tributari di primo grado accoglievano il ricorso. La tesi del contribuente veniva ritenuta fondata anche dai giudici tributari della Commissione regionale, che rigettavano il ricorso presentato dall’Amministrazione Finanziaria. Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di Cassazione ove, con l’ordinanza qui in commento, vengono esaminati alcuni aspetti della spettanza del credito Iva.
L’esame prende le mosse dalla possibilità che si verifichino 2 situazioni diverse a seconda della posizione dell’Amministrazione. Nel caso in cui il Fisco ammetta la presenza del credito, non ci saranno problemi per il contribuente che potrà in ogni modo beneficiarne.