Imposte dirette
23 Dicembre 2021
Analisi delle principali disposizioni fiscali in tema di cessioni gratuite.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, è frequente imbattersi in cessioni a titolo gratuito note come omaggi di fine anno, attraverso le quali gli operatori economici (imprese e professionisti) effettuano omaggi e regalie in favore di clienti, dipendenti e altri soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti commerciali (anche potenziali) con gli operatori stessi. Gli adempimenti fiscali conseguenti sono legati principalmente alla circostanza che i beni oggetto di cessione gratuita rientrino o meno tra i beni alla cui produzione o commercio è diretta l’attività dell’impresa. L’analisi ha un ulteriore profilo ovvero quello legato agli adempimenti Iva e al trattamento ai fini delle imposte sui redditi.
Andiamo con ordine. In caso di cessione gratuita di beni che formano oggetto dell’attività dell’impresa, l’operazione è rilevante ai fini Iva ai sensi dell’art. 2, c. 2, punto 4 D.P.R. 633/1972, con diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto (salve le eventuali limitazioni soggettive). Tali cessioni comportano l’emissione di un documento di trasporto al fine di superare la presunzione di cessione (e acquisto) di cui al D.P.R. 441/1997.
Dal punto di vista operativo, l’impresa può alternativamente esercitare la rivalsa Iva nei confronti del destinatario, emettendo fattura con addebito di sola Iva, oppure non esercitare tale diritto ed emettere fattura ordinaria, evidenziando con apposita dicitura di non esercitare la rivalsa Iva, con la conseguente emissione di “autofattura per omaggi” al fine di neutralizzare l’operazione. In quest’ultimo caso occorre anche provvedere all’annotazione nel registro degli omaggi.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, sarà rilevato un costo (deducibile) all’atto dell’acquisto di tali beni e un ricavo, al momento della cessione (non è deducibile l’Iva non addebitata a titolo di rivalsa).
Le cessioni gratuite di beni che non formano oggetto dell’attività dell’impresa, in base al decreto Iva, non costituiscono cessioni di beni. Sono altresì fuori campo Iva le cessioni gratuite di beni per i quali non è stata detratta l’Iva al momento dell’acquisto. Se il costo unitario non supera € 50, l’Iva assolta al momento dell’acquisto è detraibile. Se invece il costo unitario è superiore a € 50, l’Iva assolta sugli acquisti è indetraibile, poiché in questo caso si applica il meccanismo delle spese di rappresentanza.
Sotto il profilo delle imposte sui redditi, quindi, il costo di acquisto sarà totalmente deducibile, senza limitazioni, qualora si tratti di beni di valore unitario uguale o inferiore a € 50, mentre sarà applicabile l’art. 108, c. 2 del Tuir (Spese di rappresentanza), in caso di valore unitario superiore a € 50, con la conseguente limitazione alla deducibilità secondo le regole stabilite nella predetta norma.
Da notare che il valore unitario si deve riferire alla sola ipotesi di omaggio composto da un singolo bene: nel caso del cesto natalizio composto da più beni, ad esempio, il limite è riferito al valore complessivo della confezione.
Nel caso in cui la cessione gratuita sia costituita da una prestazione di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che si debba applicare il meccanismo previsto per le spese di rappresentanza.
Per concludere, gli omaggi ai dipendenti. In tal caso, i costi (deducibili) non rientrano tra le spese di rappresentanza, ma seguono le regole dell’art. 95 del Tuir (Spese per dipendenti).