IVA

18 Aprile 2023

È tempo di chiedere il rimborso Iva infrannuale del 1° trimestre 2023

Con l'aggiornamento del modello Iva TR da parte dell'Agenzia delle Entrate si apre la possibilità di rimborso infrannuale e compensazione.

Il 14.03.2023 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la parte del sito relativa al rimborso Iva infrannuale da richiedere tramite il modello Iva TR, con le relative istruzioni. Sul sito è specificato che comunque la vecchia versione del modello è utilizzabile fino al 2.05.2023.

Oltre a richiedere il credito Iva infrannuale a rimborso lo stesso può essere richiesto in compensazione; il limite massimo dei crediti compensabili è stato elevato fino a 2 milioni di euro dall’art. 1, c. 72 L. 234/2021.

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Nel caso il termine cada di sabato, domenica o in giorno festivo, la scadenza è posticipata al 1° giorno feriale successivo. Nel caso del modello Iva TR 2023 relativo al 1° trimestre 2023 il termine è il 2.05.2023.

Alcune considerazioni di base:

  • il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro;
  • come per l’Iva da dichiarazione annuale, se il credito supera i 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sia per il rimborso che per la compensazione è necessaria la certificazione del credito da parte del professionista mediante apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, c. 1, lett. a) D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 e/o ove presente, in alternativa la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo della società.

In merito ai benefici premiali ISA il provvedimento 27.07.2022, n. 143350 al punto 2.2. recita “L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2021.

L’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è possibile solo dopo la presentazione dell’istanza relativa (modello Iva TR).

Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Quale credito può essere chiesto a rimborso o in compensazione? A rimborso o compensazione può essere chiesto solo il credito maturato effettivamente nel trimestre di riferimento e solo se sono presenti i requisiti indicati nell’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 ai quali per brevità si rimanda.

Ma è sempre utile o conveniente ricorrere al rimborso o alla compensazione infrannuale? Il fatto di aver diritto ad utilizzare l’istituto non deve condizionare all’utilizzo dello stesso. Ci sono condizioni soggettive della specifica azienda ove non è necessario ricorrere all’istituto in oggetto.

Ad esempio, nel caso in cui il credito generato nel 1° trimestre possa essere recuperato in Iva da Iva nelle liquidazioni del trimestre successivo. In altri casi, in cui si ha la possibilità di effettuare anche acquisti in qualità di esportatori abituali, si può valutare di effettuare la presentazione del modello Iva TR per il 1° trimestre e iniziare a effettuare acquisti in esenzione dal 2° trimestre in poi sulla base delle caratteristiche delle vendite e degli acquisti e delle necessità finanziarie della società; nell’ottica di ottimizzare i flussi finanziari e la liquidità prospettica.

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