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30 Marzo 2023

È sanabile l'errata indicazione dello sconto in fattura

Con la risposta n. 247/2023 l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, ritenendo prevalente la sostanza sulla forma.

Correzione possibile per la fattura nella quale è stata omessa o errata l’indicazione dello sconto in fattura. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 247/2023 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello presentato da una società che aveva applicato lo sconto in fattura, relativamente a un bonus facciate, omettendone le indicazioni nella fattura di acconto.

In buona sostanza, l’istante aveva emesso una prima fattura a fronte di un acconto ricevuto pari al 10% del corrispettivo concordato, omettendo qualsiasi riferimento all’applicazione dell’opzione ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020. Tale fattura era stata regolarmente pagata dal committente. Successivamente, veniva emessa una fattura a saldo, pari al 90% del totale dovuto, applicando lo sconto sull’intero e, quindi, recante saldo a zero.

La società aveva poi intrapreso l’iter per la cessione di tale credito in favore di una banca che, tramite il proprio Advisor, aveva manifestato perplessità in ordine alla correttezza dell’operato della società istante, dal momento che lo sconto era stato evidenziato soltanto sulla fattura a saldo. A tal proposito, veniva richiamata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2022, dove è ben specificato nella nota n. 18 a pagina 10 che “lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo la consueta premessa, nella quale effettua la panoramica delle disposizioni normative e di prassi afferenti al quesito, conferma quanto già anticipato nei vari documenti citati, dando evidenza della necessità che dell’esatto ammontare dello sconto ex art. 121, debba esserne data indicazione in ogni fattura afferente all’intervento oggetto della relativa opzione. Tuttavia, esaminati i documenti forniti dall’istante, con particolare riguardo al contratto di appalto da cui si evince l’importo totale dei lavori e la volontà delle parti di concordare il pagamento attraverso la modalità alternativa del c.d. “sconto in fattura”, ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate mostra un’ampia apertura alla possibilità di sanare l’errore di fatturazione commesso, confermando perciò un principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Nel caso in esame, è risultato infatti che l’opzione per lo sconto in fattura era stata concordata contrattualmente; nei documenti emessi erano state sostanzialmente indicate le somme complessive da pagare (dedotto lo sconto spettante ai sensi di legge) e che i pagamenti erano stati effettivamente eseguiti per la parte non coperta da sconto: l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto regolare l’opzione esercitata sotto il profilo sostanziale, con la conseguente regolare trasferibilità del credito in favore del fornitore cessionario. Conclude l’Agenzia ricordando che tale comportamento, seppur sostanzialmente corretto, potrebbe essere considerato come un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.

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