Revisione e controllo
06 Novembre 2023
Con l’approssimarsi della fine dell’anno solare è necessario cominciare a predisporre le circolarizzazione dei vari soggetti che gravitano intorno alle società, al fine di ottenere le risposte che serviranno a orientare la fase di elaborazione del giudizio finale sul bilancio.
Le procedure di revisione e la relativa profondità della circolarizzazione dipendono dall’analisi dei rischi derivanti dalla natura dell’incarico e dalla tipologia della società, nonché dalla sensibilità acquisita dall’organo di controllo nelle fasi di verifica durante l’anno o gli anni in caso di incarico già assunto o rinnovato. Le modalità tecniche e i campionamenti per le circolarizzazioni di clienti e fornitori trovano la loro esplicitazione nei principi di revisione e costituiscono un lavoro semi automatico e di routine, mentre la circolarizzazione di legali e altri professionisti deve rivestire carattere di analiticità.
Assai delicata, e non di natura routinaria o procedurale, si prospetta, invece, l’analisi delle risposte in relazione alla voce contabile cui si riferiscono e alla criticità della stessa in funzione degli andamenti aziendali e delle informazioni assunte.
Sui comportamenti indotti dalle relative risposte, guidano, come sempre, i principi contabili e, in modo particolare, l’OIC 15 per i crediti e l’OIC 31 per la valutazione dei rischi e delle c.d. passività potenziali.
Per quanto riguarda i crediti, le risposte dei legali incaricati della gestione del loro recupero divengono determinanti per effettuare correttamente le valutazioni degli stessi e la profondità delle relative svalutazioni analitiche.
Più nel dettaglio, deve essere richiesta una conformità, specialmente da parte dei professionisti circolarizzati, nel fornire le risposte. Si faccia l’esempio delle risposte dei legali della società in relazione alla gestione di cause o ai commercialisti della società in relazione al contenzioso tributario o al potenziale contenzioso in relazione a verifiche ultimate e formalizzate in PVC.
Ciò che al 31.12 è certo nell’an, nel quantum e anche nel quando deve essere ricondotto nei debiti ai sensi dell’art. 2424-bis c.c., mentre la terminologia corretta delle risposte su rischi e passività potenziali deve rispecchiare le seguenti definizioni:
A completamento di tale distinzione si ricorda la risposta offerta dall’OIC in merito al trattamento contabile dei fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio in relazione ad accantonamenti effettuati o a rischi giudicati solo possibili. Se dopo la chiusura dell’esercizio si dovessero manifestare fatti concludenti in merito al rischio evidenziato, non si potrà riaprire il bilancio iscrivendo un debito, ma si dovrà procedere, prima della consegna del fascicolo ai soci, ad aggiornare l’accantonamento già fatto (rischio giudicato probabile al 31.12) o a effettuare un accantonamento (rischio giudicato solo possibile o remoto al 31.12).
Tale chiarimento era stato richiesto anche in funzione della deducibilità di tale posta che, se rientrante nel novero degli accantonamenti aggiornati (in conformità alla risposta dell’OIC), subisce la tagliola dell’art. 107 del Tuir; se si fosse legittimata l’iscrizione dei debiti, tale assunto avrebbe fatto scattare, invece, il requisito di certezza e obiettiva determinabilità richiesti dall’art. 109 del Tuir per la deducibilità della posta di conto economico di contropartita.
Per queste motivazioni, quando il professionista non è nella posizione di revisore, ma di soggetto circolarizzato, un certo rigore terminologico nelle risposte è d’obbligo, anche quale manifestazione di attenzione nei confronti della società e dei suoi organi di controllo.