IVA
25 Ottobre 2024
Il trasferimento di un complesso aziendale non è rilevante ai fini Iva avendo l’operazione per oggetto non singoli beni, bensì un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l'esercizio dell'attività di impresa in capo al gestore entrante.
Il trasferimento degli impianti di distribuzione del gas naturale dal gestore uscente a quello entrante, aggiudicatario del bando di gara emanato da un Comune, che preveda, tra l’altro, il subentro nei contratti per lo svolgimento del servizio e l’assunzione del personale dipendente a esso inerente, costituisce cessione di azienda e, come tale, non è soggetto a Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. d) D.P.R. 633/1972. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 18.10.2024 n. 207.
Nel caso in esame, il Comune Alfa (stazione appaltante) pubblicava una gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale (precedentemente gestito da Beta, gestore uscente) con decorrenza dal 1.02.2024 e per una durata di 12 anni. In particolare, il bando prevedeva a carico di Gamma (gestore entrante) i seguenti obblighi:
– corrispondere al gestore uscente il valore di rimborso a fronte del quale avrebbe acquisito, per la durata dell’affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione;
– subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente in relazione agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento ovvero indennizzarlo per l’estinzione delle obbligazioni finanziarie;