Agricoltura ed economia verde
14 Marzo 2024
Il contratto d’affitto di fondo rustico presenta specifiche caratteristiche di durata e decorrenza diverse dagli altri contratti d’affitto di immobili.
È importante premettere che il fondo rustico, secondo quanto previsto dall’art. 2135 c.c., può essere definito come il terreno destinato all’esercizio di un’attività agricola. In questo scenario, si configura lo specifico contratto d’affitto di fondo rustico, la cui normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 1615-1652 c.c. e dalle Leggi speciali (L. 12.06.1962, n. 567, L. 22.07.1966, n. 606, L. 11.02.1971, n. 11, L. 3.05.1982, n. 203).
La durata minima legale del contratto d’affitto è di 15 anni. La durata massima, invece, non viene specificata, trovando comunque essa un limite negli artt. 1573 (durata massima pari a 30 anni) e 1629 (durata massima di 99 anni per i fondi destinati al rimboschimento) c.c.
Va precisato e sottolineato che la durata viene ridotta a 6 anni per il cosiddetto affitto particellare, una forma di locazione in cui un immobile viene suddiviso in diverse parti, o particelle, e ogni parte viene affittata separatamente. Nello specifico, tale tipologia contrattuale ha ad oggetto terreni individuati dalle Regioni all’interno di zone dichiarate montane ed è contraddistinta da aziende agricole costituenti unità produttive insufficienti di per sé stesse, in base alle definizioni dell’art. 31 L. 203/1982.
Si evidenzia che possono essere stipulati anche contratti di affitto di durata inferiore a quella legale, purché almeno di 6 anni, così come disposto dall’art. 52 L. 203/1982 nel caso di terreni montani destinati ad alpeggio con edifici ed attrezzature per l’alloggio del personale e per il ricovero del bestiame.
Guida pratica alla redazione dei contratti di affitto di fondi rustici. Con tabelle, riferimenti normativi e formulari al fine di favorire un migliore utilizzo pratico dell’istituto in oggetto.
L’affitto agrario decorre dal 11.11, giorno d’inizio dell’annata agraria, e termina il 10.11 della quindicesima annata agraria (sesta per l’affitto particellare). La legge non ammette la possibilità che le parti stabiliscano un periodo diverso per l’annata agraria, come invece era in uso in alcune province. Tuttavia, con un accordo in deroga le parti possono convenire una decorrenza diversa.
In occasione della scadenza del contratto d’affitto, una delle parti può scegliere di non continuare nel rapporto. In questa circostanza, la parte è tenuta a dare disdetta almeno un anno prima della scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 4 L. 203/1982.
La disdetta del contratto in oggetto deve essere eseguita secondo delle specifiche modalità:
Il ritardo comporta la rinnovazione tacita del contratto per il periodo minimo (15 anni o 6 anni).