ETS ed Enti non commerciali
23 Dicembre 2024
Il Codice del Terzo settore nel disciplinare i doveri e i poteri dell’Organo di controllo degli ETS fa spesso riferimento alle norme del Codice Civile relativo al collegio sindacale delle società di capitali.
Doveri dell’organo di controllo – L’art. 30 D.Lgs. 117/2017 prevede che l’organo di controllo nominato svolga le seguenti funzioni:
a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.06.2001, n. 231 qualora applicabili;
c) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
d) monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con riguardo agli artt. 5, 6, 7, e 8 del CTS;
e) attesta che il bilancio sociale è redatto in conformità alle Linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
f) può esercitare al superamento dei limiti di cui all’art. 31, c. 1 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo (collegiale) è costituito solo da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Se confrontiamo quanto disposto dall’art. 30 del CTS con quanto disciplinato dagli artt. 2403 e 2409-bis c.c. per le società per azioni si rileva:
– una totale sovrapposizione delle attività di cui alle lettere a), b), c) sopra indicate;
– una sostanziale equiparazione per l’attività di cui alla lettera f) anche se espressa con terminologia diversa frutto di qualche compromesso;
– un’attività ulteriore specifica per gli enti del Terzo settore prevista alle lettere d) ed e) dell’elenco di cui sopra.
Poteri dell’organo di controllo – L’organo di controllo degli enti del Terzo settore è investito dal Codice del Terzo settore di un numero di obblighi e responsabilità conseguenti rilevanti a fronte dei quali sono attribuiti poteri di indagine e di amministrazione penetranti. I poteri più significativi previsti possono essere identificati come segue:
– poteri di compiere, anche in modo individuale, atti di ispezione e controllo (art. 30, c. 8 del CTS);
– chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati atti (art. 30, c. 8 del CTS);
– potere di convocare gli organi sociali in caso di inoperatività. Il Codice Civile prevede specifici obblighi di convocazione dell’assemblea a carico del collegio sindacale, previsti nelle seguenti previsioni normative che si ritengono applicabili anche agli enti del Terzo settore: l’art. 2406, c. 2, c.c. prevede il potere del collegio sindacale di convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e quando inoltre vi sia urgente necessità di provvedere; l’art. 2408 c.c. prevede a carico dell’organo di controllo l’obbligo di convocazione dell’assemblea per riferire dei risultati dell’attività di indagine effettuata a seguito di denuncia non infondata di fatti censurabili di un socio o di una minoranza qualificata di soci; l’art. 2386, c. 5, c.c. prevede l’obbligo di convocare con urgenza l’assemblea nel caso di cessazione della carica di tutti gli amministratori o dell’amministratore unico in modo da ricostituire l’organo amministrativo. Nel frattempo, il collegio sindacale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
– potere di denunzia al Tribunale ai sensi art. 2409 c.c. (art. 28 CTS). L’art. 29, c. 1 D.Lgs. 117/2017 prevede che l’organo di controllo possa agire ai sensi dell’art. 2409 c.c., in quanto compatibile, conferendo così poteri allo stesso di procedere alla denunzia al Tribunale competente di tutti gli atti censurabili riscontrati, ed in conflitto con le norme statutarie e la legge;
– potere di impugnativa (artt. 30 e 31 CTS). Nel quadro dei doveri del collegio sindacale si ritiene applicabile, anche ai sensi dell’art. 29 del CTS che rinvia alle disposizioni dell’art. 2409 del c.c., il potere di impugnare le delibere dell’assemblea e del Consiglio di amministrazione previsto dagli artt. 2377 e 2391 c.c. che è espressione del più ampio dovere di vigilanza riconosciuto al collegio sindacale dall’art. 2403 c.c.
Il collegio sindacale rientra inoltre tra i soggetti legittimati attivamente dall’art. 2379 c.c. all’esercizio dell’azione di nullità delle delibere assembleari essendo prevista la legittimazione di chiunque vi abbia interesse.