Imposte dirette
27 Maggio 2024
La Cassazione (sentenza 10.05.2024, n. 12891) si è pronunciata in ordine a una controversia relativa alle prescrizioni dell'art. 163 del Tuir in combinato disposto con l'art. 109, c. 1, convenendo che il divieto della doppia imposizione è principio generale dell’ordinamento tributario.
Nel caso esaminato, la CTR condivideva il rilevo contestato dall’Amministrazione Finanziaria in ordine a degli impropri accantonamenti contabilizzati negli anni 2006 e 2007 e fondato sul difetto di inerenza dei costi, da cui non poteva derivare, per il giudice del gravame, alcun diritto al rimborso per gli anni successivi a seguito dell’imputazione a conto economico delle corrispondenti sopravvenienze attive per lo storno dei fondi medesimi.
Per l’Amministrazione Finanziaria la società contribuente aveva posto in essere una condotta che di fatto, a suo dire, costituiva un aggiramento del principio inderogabile della competenza, che nell’ ordinamento tributario è volto a impedire al contribuente di autodeterminare il proprio reddito, spostando in modo arbitrario i componenti positivi e negativi da un esercizio all’altro.
Dapprima, nel 2006-2007, la società contribuente, sempre per la Finanza, avrebbe compiuto il primo errore, operando accantonamenti non inerenti, facendoli concorrere come componenti negativi di reddito.