Altre imposte indirette e altri tributi
31 Ottobre 2022
La Corte Costituzionale mette ordine nel pasticcio normativo sul concetto di abitazione principale in caso di coniugi residenti in Comuni diversi.
La Corte costituzionale, con sentenza 13.10.2022, n. 209, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, dove viene enunciata la definizione di “abitazione principale” ai fini Imu. In sostanza, la norma prevede che per abitazione principale deve intendersi l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile. Nulla viene disposto nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Comuni diversi dove i coniugi hanno stabilito la residenza disgiuntamente.
Sul punto intervenne la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF/2012 nella quale fu affrontata e interpretata in modo più ampio la questione. Il legislatore ha voluto collegare i benefici dell’abitazione principale al possessore e al suo nucleo familiare e ha unificato il concetto di residenza anagrafica a quello di dimora abituale. Ha ammesso, tuttavia, la possibilità che i coniugi possano stabilire la residenza anagrafica in 2 distinte abitazioni, ubicate nello stesso Comune, disponendo, in tal caso, che l’agevolazione competa per un solo immobile, con l’evidente scopo di evitare intenti elusivi.
La disposizione di prassi sopra richiamata è andata oltre, ritenendo che in caso di coniugi residenti in Comuni diversi, l’eventuale residenza disgiunta possa essere giustificata da esigenze lavorative e pertanto la finalità elusiva verrebbe meno. Questa interpretazione ha creato tuttavia notevole contenzioso perché ha indotto i contribuenti a invocare la doppia agevolazione al ricorrere della fattispecie sopra richiamata.
Le interpretazioni dei Comuni sono andate invece nella direzione opposta, confortate dall’orientamento della Corte di Cassazione, giungendo all’estrema ed assurda ratio di negare totalmente l’esenzione Imu per abitazione principale nel caso di coniugi residenti in Comuni diversi. L’art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019, così come modificato dall’art. 5-decies D.L. 146/2021, ha tentato di mettere ordine alla diatriba aggiungendo alla norma che definisce il concetto di abitazione principale la locuzione “o in Comuni diversi”, equiparando così la possibilità di invocare l’agevolazione, per un solo immobile, sia nel caso di coniugi residenti nello stesso Comune che in comuni diversi.
Resta il problema del contenzioso pendente, per il quale soccorre adesso la sentenza della Corte costituzionale che, oltre a dirimere le cause in corso, apre la strada ai rimborsi per le annualità non prescritte. La Consulta si è spinta oltre e ha esteso il concetto di nucleo familiare alle unioni civili, mostrando una sensibilità orientata anche al mutato contesto sociale ed economico che vede sempre più spesso nuclei familiari divisi da esigenze lavorative.
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale anche della disposizione introdotta dalla L. 160/2019, affermando che la norma non può condizionare l’agevolazione alla dimora del nucleo familiare ma solo alla dimora del possessore, consentendo così una doppia esenzione, in presenza delle relative condizioni. Quindi, corsa aperta ai rimborsi, ma anche ai controlli che i Comuni intensificheranno per smascherare le residenze fittizie.