Com’è noto, l’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione in caso di trasferimento gratuito(mortis causa o inter vivos) di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente. In particolare, il trasferimento di partecipazioni in società di capitali è esente dall’imposta a condizione che:
- il donatario acquisisca o integri il controllo della società (ex art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.);
- i beneficiari del trasferimento detengano il controllo sociale per almeno 5 anni dal trasferimento.
Con riferimento a quanto sopra occorre considerare che:
- l’utilizzo dei verbi “acquisire” o “integrare” previsto nell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 consente di applicare l’esenzione anche nel caso di trasferimento (per successione/donazione) di una partecipazione che, di per sé, non è di controllo ma che, sommata a quelle già possedute dal beneficiario, consente a quest’ultimo di conseguire il controllo sociale (si veda anche: circ. Ag. Entrate 22.01.2008, n. 3/E, par. 8.3.2);
- ai fini della verifica della sussistenza di un’ipotesi di “controllo” devono computarsi anche i voti spettanti alle società controllate, società fiduciarie e persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi (ris. Ag. Entrate 26.07.2010, n. 75/E).
Nel caso esaminato il soggetto istante, originariamente titolare di una quota pari al 40% del capitale della società Alfa:
- nel 2017, dopo la morte della moglie (che era titolare del 60% delle quote della società Alfa), ha acquistato per successione, in comproprietà con i suoi 2 figli e la nipote, la partecipazione posseduta dalla moglie (defunta) nella società Alfa. Pertanto, a partire dal 2017, la comunione ereditaria è divenuta titolare del pacchetto di controllo della società, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Il trasferimento per successione è stato fatto in regime di esenzione, trattandosi del trasferimento di una quota che era “di controllo” in capo alla defunta e che, essendo stato realizzato in comproprietà, ha garantito il mantenimento del controllo in capo agli eredi (controllo esercitato attraverso la nomina di un rappresentante comune);
- al fine di favorire il passaggio generazionale, avrebbe ora intenzione di donare la quota detenuta in proprietà esclusiva (40% del capitale) e quella detenuta in comproprietà (1/3) con i figli e la nipote. In questo modo, i figli e la nipote diverrebbero titolari, in comproprietà, dell’intera partecipazione nella società Alfa.
In questo caso, secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile applicare l’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dal citato art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990. Infatti, secondo l’Agenzia, il riferimento all’integrazione o all’acquisizione del controllo non consente di applicare l’agevolazione, quando il beneficiario provvede unicamente a rafforzare la propria posizione che, tuttavia, è già di controllo anche prima del trasferimento. Ed è proprio questa la situazione che, ad avviso dell’Agenzia, si è verificata nel caso di specie, in quanto:
- il controllo della società era già nella titolarità della comunione ereditaria che l’aveva acquisito in forza della successione;
- i beneficiari della donazione (ovvero i 2 figli e la nipote) avevano già il controllo della società Alfa ante donazione, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione (infatti, i 2 figli e la nipote possedevano un numero di azioni tali da consentire di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, pari al 60% del capitale sociale).