Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Luglio 2024
Il termine di decadenza dell’accertamento per le donazioni indirette comprese nella procedura di voluntary disclosure decorre dalla data della dichiarazione stessa e non da quella della donazione indiretta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 9.07.2024 n. 18724.
Il caso esaminato ha riguardato una liberalità informale intervenuta tra soggetti legati da un vincolo che non consentiva di applicare franchigie nell’ambito dell’imposta sulle donazioni e “confessata” nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. Preliminarmente la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 56-bis D.Lgs. 346/1990, l’accertamento delle donazioni indirette può essere effettuato soltanto in presenza delle due seguenti condizioni, ovvero che:
Ulteriormente la Suprema Corte ha riconosciuto che:
L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione non aiuta a fare chiarezza sui termini di accertamento e contrasta con quanto già affermato nella recente sentenza n. 7442/2024 in cui, avendo negato l’esistenza di un obbligo di registrazione per le liberalità indirette, la stessa Suprema Corte aveva espressamente escluso l’applicabilità del termine quinquennale, proponendo l’applicazione del termine decennale previsto dall’art. 78 D.P.R. 131/1986 (in ciò escludendo la possibilità di accertare l’imposta sulle donazioni confessate in data anteriore al decimo anno rispetto alla data della “confessione”).