Accertamento, riscossione e contenzioso

19 Luglio 2024

Donazione indiretta: calcolo del termine dalla voluntary

Il termine di decadenza dell’accertamento per le donazioni indirette comprese nella procedura di voluntary disclosure decorre dalla data della dichiarazione stessa e non da quella della donazione indiretta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 9.07.2024 n. 18724.

Il caso esaminato ha riguardato una liberalità informale intervenuta tra soggetti legati da un vincolo che non consentiva di applicare franchigie nell’ambito dell’imposta sulle donazioni e “confessata” nell’ambito della procedura di voluntary disclosure. Preliminarmente la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell’art. 56-bis D.Lgs. 346/1990, l’accertamento delle donazioni indirette può essere effettuato soltanto in presenza delle due seguenti condizioni, ovvero che:

  1. l’esistenza della liberalità risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
  2. le liberalità abbiano determinato un incremento patrimoniale superiore alle franchigie previste ex lege (ovvero, attualmente: 1,5 milioni euro se il donatario è una persona gravemente disabile, 1 milione di euro se il donatario e il donante sono coniugi o parenti in linea retta, 100.000 euro se sono fratelli o sorelle).

Ulteriormente la Suprema Corte ha riconosciuto che:

  • (in linea generale) il procedimento di collaborazione volontaria (ex L. 186/2014) in quanto “diretto all’accertamento di tributi” è idoneo ad accogliere la “dichiarazione dell’interessato” a cui l’art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 ricollega il legittimo accertamento (a conferma si vedano anche: Cass. nn. 1002/2023, 2964/2023 e 5174/2023);
  • (in particolare) se la donazione ha avuto ad oggetto attività finanziarie patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato:
    • la dichiarazione prevista dall’art. 56-bis può provenire sia dal donatario sia dal donante;
    • il termine di 5 anni per accertare l’imposta di donazione (ex art. 76 D.P.R. 131/1986 richiamato dall’art. 60 D.Lgs. 346/1990) sulle liberalità emerse dalla voluntary decorre dalla dichiarazione volontaria del contribuente (e non dalla donazione), in quanto il presupposto impositivo del tributo donativo scaturisce proprio dall’autodichiarazione della liberalità indiretta.

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione non aiuta a fare chiarezza sui termini di accertamento e contrasta con quanto già affermato nella recente sentenza n. 7442/2024 in cui, avendo negato l’esistenza di un obbligo di registrazione per le liberalità indirette, la stessa Suprema Corte aveva espressamente escluso l’applicabilità del termine quinquennale, proponendo l’applicazione del termine decennale previsto dall’art. 78 D.P.R. 131/1986 (in ciò escludendo la possibilità di accertare l’imposta sulle donazioni confessate in data anteriore al decimo anno rispetto alla data della “confessione”).

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