Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Giugno 2024

Se il donante paga parte del prezzo del bene non è donazione indiretta

La donazione indiretta non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo dell’immobile, ma unicamente se si sostenga l'intero costo dell’acquisto.

Si parla spesso di liberalità e onerosità. La liberalità, a differenza dell’onerosità, si caratterizza per 2 elementi, ossia l’assenza di alcun vantaggio patrimoniale e il depauperamento della sfera patrimoniale di colui che compie l’atto, che arricchisce, così, quella del beneficiario.

Per questo motivo, l’ordinamento impone al disponente, a pena di nullità, la forma scritta dell’atto pubblico, quasi a voler significare, a quest’ultimo, di prestare attenzione sul contenuto dell’atto che si accinge a compiere. Il tipico contratto, che viene posto in essere per spirito di liberalità, è la donazione.

La forma solenne dell’atto non è richiesta ove si danno luogo le donazioni indirette ovvero liberalità non donative, regolamentate dall’art. 809 c.c. Nelle donazioni indirette il donante utilizza lo schema del contratto di vendita per arricchire il beneficiario.

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