Estero

09 Febbraio 2024

Dogana, contraddittorio nelle procedure di controllo

I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sui controlli delle dichiarazioni, nella circolare n. 2/2024, a seguito delle recenti modifiche allo Statuto del contribuente.

Lo Statuto del contribuente è stato di recente oggetto di modifiche a opera del D.Lgs. 219/2023. L’intervento si inquadra nella generale delega al Governo per la riforma fiscale, con l’obiettivo, tra gli altri, di delineare una disciplina organica del principio del contraddittorio in materia tributaria.

Il legislatore ha inteso prevedere un più specifico obbligo al contraddittorio amministrativo introducendo l’art. 6-bis, rubricato “Principio del contraddittorio”, secondo cui “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo… l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”. Sono esclusi gli atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, lett. o) D.Lgs. 219/2023, è stato abrogato l’art. 12, c. 7 L. 212/2000 e, conseguentemente, la norma di interesse per l’attività doganale laddove era previsto che: “per gli accertamenti e le verifiche aventi a oggetto i diritti doganali… si applicano le disposizioni dell’art. 11 D.Lgs. 374/1990”. L’art. 11 in questione, con riguardo alle operazioni di revisioni di accertamento, dispone che, dopo il rilascio al contribuente di copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, osservazioni e richieste che sono valutate dall’Ufficio prima della notifica dell’avviso di accertamento. In altri termini, l’attuale dettato normativo non contempla più esplicitamente il riferimento al termine derogatorio di 30 giorni, previsto in materia doganale nell’art. 11 D.Lgs. 374/1990.

Pertanto, con la circolare 17.01.2024, n. 2, l’Agenzia delle Dogane ha voluto fornire chiarimenti circa i termini a disposizione del contribuente per la presentazione di eventuali controdeduzioni per le verifiche in materia doganale.

Le Dogane ricordano che le procedure di controllo doganale (sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori) sono regolate dal Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio (diritto di essere sentiti) e la relativa tempistica.

Per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, è stato chiarito che il primato del diritto dell’Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione in questione. Nel caso di specie, considerato che l’art. 8 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevale sulla norma nazionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali: per i controlli all’atto dello sdoganamento e i controlli a posteriori (successivi all’accertamento della dichiarazione doganale), resta fermo il termine pari a 30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste.

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