Accertamento, riscossione e contenzioso

12 Ottobre 2024

Divieto di nuove prove in appello

È inammissibile la produzione, per la prima volta in appello, della prova della notifica della cartella esattoriale (C.G.T. di secondo grado della Campania, sent. 13.09.2024, n. 5321).

I giudici di secondo grado della Campania hanno affrontato l’interessante tema dell’onere della prova in relazione alla notifica di una cartella esattoriale. In particolare, nel giudizio di primo grado, l’Agenzia delle Entrate non aveva depositato la prova documentale della notifica, ma si era limitata a depositare una schermata a uso interno.

Il contribuente in ragione di ciò eccepiva dunque la mancata notificazione della cartella e vedeva riconosciute le proprie ragioni nel giudizio di primo grado. L’Amministrazione Finanziaria propone quindi appello, e solamente in tale sede, deposita la notifica della cartella esattoriale.

La questione posta all’attenzione dei giudici di secondo grado verte dunque sull’applicabilità dell’art. 58, c. 1 D.Lgs. 546/1992, recentemente riformato dall’art. 1, lett. bb) D.Lgs. 220/2023, il quale prevede che: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”.

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