Finanza e banche
19 Gennaio 2022
I chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Regolamento (UE) 2021/241.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare del dipartimento RGS 31.12.2021, n. 33, chiarisce la portata del cosiddetto divieto di doppio finanziamento. Infatti, è stato analizzato il Regolamento (UE) 2021/241, precisando che il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto e/o investimento.
Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 il quale dispone che “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo” per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e “strumenti dell’Unione”; pertanto è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “(…) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Per meglio esplicitare quanto asserito la Ragioneria Generale del MEF presenta il seguente esempio: se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene e/o progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
In tale ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati 2 volte e tale fattispecie rientrerebbe all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è sempre fatto divieto.
A riprova di quanto sostenuto, la nuova circolare richiama anche il Regolamento (UE) 1303/2013 che, al “Considerando 38”, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al “Considerando 30”, il medesimo regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell’Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.
La distinzione tra i 2 principi risulta altresì estremamente evidente nelle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al “Considerando 62”, precisa che le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare 2 volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione. All’art. 9, lo stesso regolamento ribadisce che i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno “non copra lo stesso costo”.
Alla luce di questi opportuni e condivisibili chiarimenti, le imprese potranno pianificare con più tranquillità gli importanti investimenti di cui al Piano Nazionale “Transizione 4.0”, piuttosto che le linee di finanziamento di cui alla “Nuova Sabatini” o al “Fondo 394/81 – Simest”.
In conclusione, ciò che deve essere evitato è l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, non ammettendo che mediante forme di contributi e/o provvidenze diverse si vada a coprire più del costo sostenuto da parte dell’impresa interessata, fermo restando il rispetto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.