Società e contratti

30 Maggio 2024

Divieto di concorrenza dell’amministratore di società

L’amministratore, nello svolgimento del suo incarico, deve perseguire unicamente l’interesse della società che amministra e mai quello proprio o di terzi.

Secondo l’art. 2390 c.c. “gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni”.

La ratio è quella di evitare che l’amministratore durante il suo incarico possa perseguire interessi diversi da quelli della società che rappresenta. La norma in commento, dunque, sancisce un divieto legale preordinato a tutelare la persona giuridica per favorire il perseguimento dell’interesse sociale da parte dell’amministratore. La sua violazione costituisce giusta causa di revoca dell’amministratore.

Sarà possibile, inoltre, proporre azione di risarcimento dei danni patiti dalla società, in quanto la violazione del divieto comporta una lesione diretta del patrimonio sociale e legittima alla proposizione dell’azione contro l’amministratore per violazione di uno specifico dovere inerente al suo incarico.

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