Paghe e contributi

28 Maggio 2024

Divieto di compensazione e novità anche per crediti Inps e Inail

Inibizione della compensazione orizzontale per debiti iscritti a ruolo, ampliamento dell’obbligo di utilizzo delle procedure telematiche dell’Agenzia delle Entrate e nuovi termini di decorrenza per le compensazioni di contributi previdenziali e premi assicurativi.

La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha introdotto alcune restrizioni alla disciplina delle compensazioni orizzontali e ha esteso l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail, anche se il saldo finale è positivo. La disposizione in esame è contenuta nell’art. 1, c. 94, L. 213/2023, che ha modificato l’art. 37, c. 49-bis D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006 inserendo il comma 49-quinquies. Dal 1.07.2024, tutti i versamenti di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, contenenti compensazioni, devono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’estensione dell’obbligo di utilizzo dei servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate riguarda anche i crediti maturati a titolo di contributi Inps e premi Inail.Si attendono appositi provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail per conoscere le modalità tecniche di tale ultima disposizione che, per espressa previsione della norma, potrebbe anche avere un’efficacia progressiva.

Le novità, pertanto, sono riassumibili come segue:

  1. modifica alle procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione allargando l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche nel caso di saldo finale positivo;
  2. per i crediti Inps e Inail, la previsione di termini differenziati di decorrenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti con possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere le deleghe contenenti crediti non spettanti;
  3. inibizione della compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

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In merito al secondo punto, occorre precisare che, a partire dal 1.07.2024, si introduce un termine iniziale per poter effettuare le compensazioni, distinguendo tra Inps e Inail:

  • Inps – soggetti non agricoli: la compensazione sarà consentita a partire dal 15° giorno del mese successivo alla scadenza della trasmissione della dichiarazione mensile (flusso UniEmens) ovvero dalla notifica della nota di rettifica;
  • Inps – soggetti agricoli: sarà possibile compensare i crediti dalla data di scadenza del versamento della dichiarazione di manodopera agricola;
  • Inps – Autonomi, Artigiani e Commercianti, liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata: sarà possibile compensare i relativi crediti previdenziali a partire dal 10° giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso;
  • Inail: la compensazione del credito sarà consentita quando il credito (certo, liquido ed esigibile) risulterà registrato negli archivi dell’Istituto.

Merita particolare attenzione il terzo punto sul divieto di compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Si osserva che la portata della norma, nella versione originariamente introdotta dalla legge di Bilancio, risultava più ampia della disposizione analoga già prevista nel nostro ordinamento dall’art. 31 D.L. 78/2010 (divieto di compensazione a fronte di iscrizioni a ruolo di imposte erariali superiori a 1.500 euro e possibilità di pagare anche parzialmente le somme in cartella compensandole con crediti di medesima natura con mod. F24-accise codice tributo RUOL), poiché l’inibizione della compensazione era totale e non prevedeva la possibilità di compensare neppure dopo aver ridotto il debito al di sotto del limite di 100.000 euro.

Tali rigidità sono state attenuate con l’approvazione del D.L. 39/2024 che ha sostanzialmente riscritto la disposizione. Per effetto delle modifiche, in estrema sintesi, l’applicazione del limite alle compensazioni per debiti iscritti a ruolo ora prevede che:

  • è stata eliminata la condizione dell’integrale rimozione dell’ammontare dei debiti scaduti;
  • dal computo del limite di 100.000 euro, è escluso l’ammontare dei debiti oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta la decadenza;
  • i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono esclusi dall’ambito applicativo della restrizione.

Ampia apertura, quindi, per il contribuente che può effettuare un versamento parziale fino a ridurre il debito al di sotto della soglia di 100.000 euro per poter effettuare le compensazioni; tuttavia, occorre considerare che se l’importo iscritto a ruolo resta superiore a 10.000 euro e il credito compensabile riguarda un bonus edilizio, si applica il nuovo blocco previsto per i crediti originati da interventi edilizi (art. 4, c. 1 D.L. 39/2024 al quale si rimanda per gli approfondimenti).

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