Imposte dirette
11 Agosto 2022
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione del regime transitorio sui dividendi da partecipazione formati con utili ante 2018 richiede non solo la delibera entro la fine di quest’anno, ma anche il pagamento.
Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e no, non percepite in regime di impresa, sono soggetti alla flat tax del 26% (art. 1, cc. 999-1006 L. 27.12.2017, n. 205). Tuttavia, fino alla fine del 2022, è in vigore il complesso regime transitorio che costringe a stratificare (secondo una presunzione assoluta) gli utili a seconda della loro data di formazione e ad applicare il regime di esenzione parziale del dividendo pro tempore applicabile. Più precisamente, il comma 1006 prevede che tale regime transitorio si applichi alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società Ires, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022.
Di recente, ha avuto risalto un interpello relativo a una società partecipata da soci persone fisiche con riserve preesistenti al 2007. La società vorrebbe deliberare una distribuzione straordinaria entro la fine del 2022 allo scopo dichiarato di cogliere l’opportunità, prevista dalla legge, di utilizzare il regime transitorio. La distribuzione straordinaria è di importo elevato; pertanto, la società dichiara di poter procurarsi la disponibilità finanziaria in un arco temporale massimo di 5 anni.
Ebbene, l’Agenzia ritiene che la distribuzione eseguita dopo il 31.12.2022 fuoriesca dal regime transitorio anche se la delibera è adottata tempestivamente prima di tale data. In altri termini, secondo l’interpretazione fornita, la norma richiederebbe non solo che la delibera sia adottata prima della fine del periodo transitorio (come disciplinato in maniera esplicita), ma anche che entro tale periodo avvenga il pagamento.
La spiegazione che da l’Agenzia è che il legislatore abbia inteso salvaguardare, mediante il ricordato regime transitorio, il regime fiscale degli utili formati in precedenti periodi di imposta, ma solo per un limitato periodo temporale. Tale salvaguardia andrebbe, tuttavia, letta in stretta correlazione con il principio di cassa valevole per l’imputazione a periodo dei dividendi. Tali argomenti porterebbero a concludere che l’applicazione del regime transitorio presuppone il pagamento del dividendo entro la data del 31.12.2022.
L’argomento ha un certo pregio; tuttavia, non possiamo trascurare che se il legislatore avesse inteso una posizione così orientata avrebbe potuto utilizzare un’espressione più puntuale. Forse, se il legislatore ha ritenuto di non specificare che l’applicazione del regime transitorio è subordinata al pagamento, l’intenzione era proprio quella di richiedere la sola delibera e non anche il pagamento immediato. Tale intenzione potrebbe derivare dall’esigenza di non privare le società di risorse finanziarie che si presume siano stabilmente investite e non liquide. Per i comportamenti più disinvolti esistono specifiche regole di contrasto.
Inoltre, l’art. 12 delle preleggi ci ricorda che il primo criterio di interpretazione è quello letterale e qui la norma non richiede il pagamento, ma solo la delibera.