Imposte dirette
06 Ottobre 2022
La discutibile interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 454/2022 impone la distribuzione entro il 31.12.2022 dei dividendi formati entro il 31.12.2017, per mantenere il vecchio regime di tassazione.
La L. 205/2017 ha modificato, con effetto dal 1.01.2018, il regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche, abolendo la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ai fini dell’imposizione in capo al socio percettore. Tuttavia, l’art. 1, c. 1006 L. 205/2017, al fine di garantire l’applicazione delle regole in vigore fino al 31.12.2017, ha previsto un regime transitorio che consente di mantenere le vecchie regole alle distribuzioni di dividendi da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022.
Tale regime transitorio, che costituisce nell’arco del suindicato quinquennio un obbligo, consente di smaltire le riserve maturate fino al 31.12.2017, applicando le previgenti regole che, in sostanza, consentono di ottenere una tassazione più favorevole. La norma impone di adottare la delibera di distribuzione entro la fine del corrente anno, ma nulla dice in ordine al termine entro il quale dare esecuzione a tale delibera e cioè provvedere all’effettivo pagamento dei dividendi.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 454/2022) all’interpello presentato da una società di capitali composta da 3 soci, ha messo in risalto un problema che sinora era stato ignorato o almeno sottovalutato. La società istante ritiene, in conformità al tenore letterale della norma, di dover deliberare entro la fine del corrente anno la distribuzione delle riserve (nella fattispecie formate con utili ante 2007 e quindi imponibili in capo ai soci percettori nella misura del 40%), il cui pagamento sarebbe previsto in più tranches nel corso degli anni successivi, ritenendo tuttavia di poter applicare in pieno il regime transitorio.
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il contenuto della norma, ricorda che il nuovo regime di tassazione, che prevede l’applicazione di una tassazione secca al 26% a prescindere dalla natura della partecipazione, si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018, ricordando la regola generale del principio di cassa. Tuttavia, il legislatore ha voluto salvaguardare per un periodo di tempo limitato il regime fiscale degli utili formati negli esercizi precedenti, introducendo il regime transitorio di cui al citato comma 1006. Ma la conclusione a cui giunge l’Agenzia è abbastanza discutibile ovvero, nonostante il suddetto regime transitorio, alle distribuzioni dei dividendi effettuate materialmente a decorrere dal 1.01.2023, pur se riferite ad utili formati entro il 31.12.2017, si applicherebbe il nuovo regime di tassazione, a prescindere dalla data della delibera.
Quindi, tutti alla cassa entro il 31.12.2022, con possibili effetti dirompenti sulla liquidità aziendale, nel caso di distribuzione di riserve consistenti. Ma la norma non dice questo e l’interpretazione data dall’Amministrazione Finanziaria va sicuramente oltre al tenore letterale della norma e probabilmente oltre alla ratio legis. La norma fa riferimento alla data della delibera e mai all’effettivo pagamento dei dividendi. Per assurdo, una delibera adottata in data 31.12.2022 imporrebbe di effettuare il pagamento lo stesso giorno.
E quindi il solito problema: che fare? La risposta dipende dalla coscienza di ognuno, ma con l’ormai consueta incertezza legata all’applicazione delle norme tributarie.