IVA
23 Novembre 2024
Un emendamento al decreto Salva infrazioni introduce l'imponibiltà Iva sul distacco di personale, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia UE.
Un emendamento al decreto Salva infrazioni (D.L. 131/2024) ha introdotto significativi cambiamenti in merito al regime Iva applicabile al distacco di personale. Questo emendamento, approvato dalla Camera dei Deputati e ora in attesa dell’esame del Senato, prevede l’abrogazione dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988, che escludeva dal campo di applicazione dell’Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo.
La modifica legislativa si rende necessaria per conformarsi all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza San Domenico Vetraria (causa 11.03.2020, C-94/19), secondo cui il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini Iva anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato. Questa decisione ha implicazioni più ampie, estendendosi anche ad altri istituti affini al distacco, come le somministrazioni di manodopera disciplinate dalla legge Biagi (art. 26-bis L. 196/1997).
La giurisprudenza italiana, in particolare la Corte di Cassazione, aveva già sollevato dubbi sull’attuale normativa con l’ordinanza interlocutoria 29.01.2019, n. 2385, dubbi accolti dai giudici comunitari. Questi ultimi hanno chiarito che l’onerosità della prestazione, richiesta per soddisfare il presupposto oggettivo dell’Iva, non dipende dall’importo del corrispettivo, ma dalla presenza di un “nesso diretto” tra la prestazione e la controprestazione. Di conseguenza, la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Giustizia ha generalmente escluso l’applicazione dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988, ritenendola “recessiva” rispetto alla disciplina comunitaria.
L’ordinanza 11.06.2024, n. 16234 ha rappresentato un’eccezione, sostenendo che l’esclusione da Iva si applica se il distacco del personale è disposto a fronte del mero rimborso dei costi sostenuti dal distaccante. Prima di questa pronuncia, l’orientamento della Suprema Corte non era univoco. Alcune sentenze sostenevano che l’esclusione da imposta riguardava solo il costo del personale sostenuto dal distaccante, mentre altre ritenevano che l’Iva fosse dovuta sull’intero importo pattuito se il rimborso superava il costo del personale.
L’Amministrazione Finanziaria, in conformità con l’interpretazione giurisprudenziale, ha chiarito che l’esclusione da Iva opera solo se il rimborso corrisponde esattamente al costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Qualsiasi somma rimborsata superiore o inferiore a tale costo è soggetta a Iva.
L’abrogazione dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988, come disposto dall’emendamento al decreto Salva infrazioni, avrà effetto sui prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1.01.2025. Tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data, conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia o alla normativa previgente, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.