Società e contratti
07 Maggio 2024
La società benefit non rappresenta una nuova forma societaria, ma è classificabile tra le società che hanno scopo di lucro. Pertanto, la stessa non appartiene al mondo degli enti “non-profit” e non deve iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Normativa di riferimento – Le società benefit sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 1, cc. 376-384 L. 28.12.2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016), in vigore dal 1.01.2016. Dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lett. a) del citato provvedimento, le società benefit possono essere definite come quelle società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socioculturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. In buona sostanza, una società che si configura come “società benefit” non è più spinta dalla sola ricerca del profitto, ma accanto a questo ha la possibilità di perseguire una finalità di beneficio comune (la società benefit si pone quindi come un’evoluzione o ibrido tra gli “enti profit” e quelli “non profit”).
Questa definizione di società benefit, essendo molto generica, lascia quindi lo spazio a ogni imprenditore di comprendere quale sia la modalità più opportuna per operare in modo socialmente responsabile.
Elementi essenziali – Gli elementi essenziali della società benefit sono i seguenti: