IVA
04 Novembre 2024
L’intervento del legislatore per definire l’esenzione Iva delle prestazioni mediche rese.
La chirurgia e la medicina estetica sono discipline sanitarie che si differenziano in ordine al tipo di prestazione resa; la chirurgia estetica rappresenta un insieme di tecniche chirurgiche volte a migliorare o modificare i cc.dd. inestetismi congeniti o acquisti in seguito a malattia e si differenzia dalla medicina estetica, volta essenzialmente a migliorare l’aspetto estetico. Questi interventi chirurgici hanno generato nel tempo un contenzioso tributario circa l’applicazione o meno dell’Iva sulla prestazione.
Nel tempo, prendendo spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 21.03.2013, causa C-91/12, in applicazione dell’art. 132, c. 1, lett. b) e c) Direttiva Iva 112/2006, si è operata di fatto una suddivisione, ai fini dell’esenzione, del tipo di intervento a cui è sottoposto il paziente e, di conseguenza, l’imponibilità o meno ai fini Iva del corrispettivo. Analizzando il punto 39 della sentenza, si nota come l’esenzione Iva debba operare “qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone”, escludendosi gli interventi che rispondono a scopi puramente cosmetici (punto 29) per i quali l’importo imponibile della prestazione è da assoggettare a Iva.